Il d.m. 11 maggio 2011, All. A, n. 15.II, secodno capoverso., tra i ârequisiti e le condizioni per lâottenimento del vistoâ richiede la presentazione di una âpolizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto allâassistenza sanitaria in Italia in virtĂš di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paeseâ.
TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 2 febbraio 2018, n. 1303
Studenti-Visto per motivi di studio-Requisiti
N. 01303/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13230/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13230 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:Â
Mina Nagy Nassr Khalel, rappresentato e difeso dallâavv. [#OMISSIS#] Pedone, elettivamente domiciliato presso lo studio dellâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Bertolucci, 36;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata dâItalia al Cairo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dallâAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;Â
per l’annullamento
(ric.)
del diniego di visto di ingresso per âstudio/universitĂ â adottato dallâAmbasciata dâItalia al Cairo il 14.8.2016 (prot. n. 1317);
(mm.aa.)
del diniego di visto di ingresso per âstudio/universitĂ â adottato dallâAmbasciata dâItalia al Cairo il 22.2.2017 (prot. n. 428);
e per la condanna
dellâamministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto lâatto di costituzione in giudizio dellâamministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellâudienza pubblica del 15 dicembre 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 29.10.2016 il ricorrente in epigrafe, nel premettere di essere un cittadino egiziano laureato in ingegneria elettrica intenzionato a conseguire la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano (avendo ottenuto lâammissione al relativo corso universitario, con inizio a settembre 2016), ha chiesto lâannullamento del diniego di visto dâingresso per âstudio/universitĂ â adottato dallâAmbasciata dâItalia al Cairo il 14.8.2016 sul rilievo dellâavvenuta presentazione di un âconto corrente strumentale con versamenti recentiâ.
A sostegno del ricorso ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Costituitasi in resistenza lâamministrazione, con ordinanza n. 215 del 16.1.2017 è stata accolta lâistanza cautelare ai fini del riesame.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 24.4.2017 (dep. il 12.5) lâistante, nel dedurre di aver fornito allâamministrazione nel corso del procedimento da questâultima riattivato in esecuzione della pronuncia cautelare tutti gli elementi (anche documentali) idonei al superamento dei rilievi critici illustrati nel preavviso di rigetto del 9.2.2017 (concernenti i requisiti socio-economici e i mezzi di sostentamento, la sistemazione alloggiativa, la copertura assicurativa sanitaria e la conoscenza della lingua), ha impugnato il provvedimento del 22.2.2017, con cui lâAmbasciata ha nuovamente negato il visto per asserita mancata dimostrazione di âadeguati mezzi economiciâ e di âadeguata conoscenza della lingua nella quale si terrĂ il corso di studioâ nonchĂŠ per lâassenza di assicurazione sanitaria, prospettando:
1) Eccesso di potere: insufficiente motivazione; omessa valutazione dei documenti prodotti: lâamministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i documenti prodotti, non avendo mai chiarito perchĂŠ gli stessi non fossero idonei a dimostrare lâesistenza degli elementi ritenuti carenti;
2) Violazione dellâart. 3 l. n. 241/90: la motivazione addotta sarebbe apodittica;
3) Violazione degli artt. 4, co. 3, e 39 d.lgs. n. 286/98, degli artt. 5, co. 6, 44-bis e 46 d.P.R. n. 394/99; d.m. 12.7.2000, punto 16: sussisterebbero tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lâottenimento del visto.
Il ricorrente ha chiesto, ancora, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del contegno illegittimo dellâamministrazione (per un ammontare di euro 7.237,11, di cui euro 1.860 ed euro 2.738 rispettivamente per la prima e per la seconda prenotazione alberghiera, euro 1.053 ed euro 1.760,53 rispettivamente per il primo e per il secondo biglietto aereo, euro 185,58 per lâiscrizione allâuniversitĂ nellâanno 2016/2017).
Con ordinanza n. 2997 del 15.6.2017 è stata respinta lâistanza cautelare.
Allâodierna udienza, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria e documenti (16.11.17), il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rilevata anzitutto lâimprocedibilitĂ per sopravvenuto difetto dâinteresse della domanda caducatoria proposta con il ricorso principale, in considerazione dellâavvenuta adozione (in data 22.2.2017) della nuova determinazione negativa senza apposizione di riserve collegate allâesito giurisdizionale dellâimpugnazione del primo diniego (atto che deve pertanto intendersi venuto meno in quanto sostituito dal successivo), ritiene il Collegio che il ricorso per motivi aggiunti sia infondato.
Il provvedimento del 22.2.2017 è cosÏ motivato:
– ânon ha dimostrato adeguati mezzi di sostentamento, in relazione al periodo di soggiorno richiesto, non inferiori a quelli previsti dalla âTabella Aâ della Direttiva del Ministero dellâinterno dellâ1.3.2000, ovvero a quelli definiti dalla circolare Miurâ;
– ânon ha presentato alcuna assicurazione sanitaria per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c. 3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 1.3.2000 del Ministero dellâinterno)â;
– âil candidato non ha dimostrato tramite idonea certificazione rilasciata da un Ente riconosciuto lâadeguata conoscenza della lingua nella quale si terrĂ il corso di studioâ.
In esso sono poi indicate le disposizioni di riferimento (artt. 39 e 39-bis d.lgs. n. 286/98; art. 44-bis d.P.R. n. 394/99; all. A, punto 15, d.i. n. 850/2011).
Con lâordinanza n. 2997/17 la Sezione ha rilevato come il diniego apparisse âcorrettamente motivato in relazione alla mancata presentazione di una âpolizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieriââ, documento non âsurrogabile dalle inerenti dichiarazioni del Politecnicoâ circa âlâassistenza ai fini della stipulazione di unâassicurazione medica âal momento del Suo [del ricorrente] arrivo in Italia, se necessario [âŚ]ââ, secondo quanto indicato dallâinteressato nella mail del 15.2.2017 recante osservazioni al preavviso di rigetto.
Tale esito va confermato anche nella presente sede.
Il d.m. 11 maggio 2011, All. A, n. 15.II, 2° cpv., tra i ârequisiti e le condizioni per lâottenimento del vistoâ richiede la presentazione di una âpolizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto allâassistenza sanitaria in Italia in virtĂš di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paeseâ.
Nel preavviso di rigetto del 9.2.2017 (in atti) risulta chiaramente indicata la circostanza della mancata presentazione di una âcopertura per cure mediche e ricoveri ospedalieriâ.
Lâistante ha ritenuto di replicare a questo rilievo allegando unââattestazione del Politecnico che include anche lâassicurazione medica (si legge: Al momento del Suo arrivo in Italia, se necessario, il Politecnico di Milano La assisterĂ nel trovare un alloggio e a stipulare unâassicurazione sanitaria del costo di circa 100 euro lâanno). [âŚ]â (v. nota del 15.2.2017 cit.).
Ă evidente come detta âattestazioneâ (consistente in un mero impegno dellâente universitario a costituire unâassicurazione al momento dellâarrivo dello straniero) non possa tener luogo della âpolizza assicurativaâ prevista dalla normativa, che deve preesistere alla presentazione della domanda di visto.
Del resto, anche il ricorrente ha riconosciuto la carenza del requisito, avendo egli affermato con la memoria del 16.11.2017 di aver âprodotto allâamministrazione lâassicurazione sanitaria mancanteâ (con pec 9.11.2017); mentre non è condivisibile la sua affermazione finale secondo cui âad oggi sussiste anche lâultimo requisito posto in dubbioâ (mem. 16.11 cit.), atteso che legittimitĂ di un atto devâessere valutata alla luce della situazione fattuale e giuridica esistente al momento della sua adozione.
NĂŠ giova allâistante far leva su una pretesa non intellegibilitĂ del preavviso di rigetto (in ordine allâinadeguatezza della ridetta âattestazioneâ dellâUniversitĂ ), dal momento che, come si è visto, la disciplina di riferimento indica il requisito in modo chiaro e non equivocabile (âpolizza assicurativaâ; cfr. d.m. 11 maggio 2011 cit.).
Da quanto sin qui osservato discende:
– lâinfondatezza delle doglianze prospettate con i tre mezzi dellâimpugnazione aggiuntiva â difetto dâistruttoria e di motivazione e violazione della disciplina di riferimento â in relazione al punto della motivazione innanzi esaminato;
– al contempo, lâinammissibilitĂ delle medesime censure riferite ai restanti profili motivazionali, sulla scorta del pacifico orientamento della Sezione secondo il quale âin caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dellâatto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente allâesame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dellâatto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare lâinteresse del ricorrente a ottenere lâannullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dallâautonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimoâ (v., tra le altre, la sent. 11 luglio 2017, n. 8221, che richiama la sent. 19 maggio 2017, n. 6014, con la giurisprudenza in materia di atti plurimotivati);
– lâinfondatezza della domanda risarcitoria in assenza dellâingiustizia del danno (non essendo dato riscontrare, nella fattispecie, il requisito della âspettanzaâ del bene della vita richiesto dallâart. 2043 c.c. per il ristoro del danno patrimoniale invocato).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando:
– dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto dâinteresse;
– respinge il ricorso per motivi aggiunti;
– respinge la domanda risarcitoria;
– condanna il ricorrente a pagare allâamministrazione le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 con lâintervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lo Presti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Nezza, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere
Pubblicato il 02/02/2018

