TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 3 giugno 2021, n. 6549

Concorsi pubblici, requisito della vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario

Data Documento: 2021-06-03
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di concorso pubblico, qualora sia prevista una valutazione dei titoli e il bando non disponga l’esclusione dalla valutazione del curriculum i titoli di dottorato di ricerca conseguiti da oltre dieci anni, ma si limiti a prevedere, quale criterio aggiuntivo al possesso del titolo di dottore di ricerca, il requisito “della vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario”, è illegittima la decisione della Commissione di prendere in considerazione solo i dottorati di ricerca conseguiti da meno di dieci anni, dal momento che dall’art. 1, comma 633, della l. 27.12.2017 n. 2015, non può desumersi la non valutabilitĂ  dei titoli di dottore di ricerca conseguiti da oltre dieci anni. La citata disposizione della legge di bilancio 2018 si limita ad incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ  al fine di sostenere “l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle universitĂ  e la competitivitĂ  del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”.
Nel caso di specie, il CNR nel bando ha inteso introdurre un criterio di favor per i giovani ricercatori, valorizzando la vicinanza temporale del conseguimento del dottorato, senza però discriminare o peggio non valutare i dottorati conseguiti in epoca più risalente. Come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, infatti, una simile impostazione andrebbe a vulnerare il principio meritocratico dell’accesso alle cariche pubbliche e porterebbe all’assurda conseguenza di premiare il candidato che abbia impiegato il doppio o il triplo degli anni a conseguire il dottorato di ricerca.
In definitiva, solo a paritĂ  di competenze, il bando attribuisce preferenza al candidato piĂą giovane.

Contenuto sentenza

N. 06549/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14830/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14830 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
nei confronti
per l’annullamento
1) del provvedimento dirigenziale Prot. AMMCNT n. 0066371/2019 del 26 settembre 2019 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle risorse umane Ufficio
concorsi e borse di studio – con cui è stata approvata la graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di sette unitĂ  di personale profilo ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi” (bando n. 368.29);
2) del provvedimento dirigenziale prot. AMMCNT n. 0067057/2019 del 27 settembre 2019 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle risorse umane Ufficio concorsi e borse di studio – con cui è stato rettificato, per mero errore materiale, il provvedimento dirigenziale n. 0066371 del 26/09/2019 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di sette unitĂ  di personale profilo ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi” (bando n. 368.29);
3) del provvedimento dirigenziale Prot. AMMCNT n. 0073652/2019 del 24 ottobre 2019 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle risorse umane Ufficio concorsi e borse di studio – con cui è stato rettificato, per mero errore materiale, il provvedimento dirigenziale n. 0066371 del 26/09/2019 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di sette unitĂ  di personale profilo ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi” (bando n. 368.29);
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta, compresi – ove occorra – i sub-criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di sette unitĂ  di personale con profilo ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi” (bando n. 368.29).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1772020,
per l’annullamento:
1) del provvedimento del Direttore Centrale Prot. AMMCNT n. 0029969/2020 dell’8 maggio 2020 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle risorse – Ufficio reclutamento del personale – con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione dei candidati iscritti dal n. 8 al n. 17 della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di sette unitĂ  di personale profilo Ricercatore – III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area strategica “Risorse Naturali ed Ecosistemi” (bando n. 368.29).
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al predetto atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza da remoto del giorno 7 aprile 2021 la cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La dott.ssa [#OMISSIS#] premette in punto di fatto che: ha partecipato al concorso bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’assunzione di 7 unità con contratto a tempo pieno e indeterminato con il profilo di ricercatore – III livello professionale presso strutture del CNR afferenti all’area strategica risorse naturali ed ecosistemi (bando n. 368.29); quanto alle prove
d’esame, il bando prevedeva una preliminare verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte della commissione, due prove
scritte ed una prova orale ed infine la valutazione dei titoli; i candidati, dopo aver superato la fase preliminare, venivano ammessi alla prova scritta; essa era articolata in due prove, di cui una a carattere generale e l’altra a contenuto teorico-pratico; ciascuna prova potevano essere assegnati massimo 20 punti e alla prova orale sarebbero stati ammessi i candidati con un punteggio non inferiore a 14 in ciascuna prova scritta; per il superamento della prova orale era, invece, necessario conseguire un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua straniera e dell’informatica; al termine della procedura concorsuale nella graduatoria di merito erano inseriti solo i candidati che avevano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 75/100, dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli; la ricorrente superava sia la prova scritta sia quella orale ed otteneva un punteggio complessivo pari a 76,2 (14/20 punti ad entrambe le prove scritte –per un totale di 28 punti -, 28/30 punti alla prova orale; 20,2/30 punti per la valutazione dei titoli, di cui 13, 4 punti per i titoli della categoria A e 6,8 punti per quelli della categoria B); ella è stata dunque inserita nella graduatoria (20° posto), ma non si classificava nelle prime sette posizioni utili all’assunzione.
1.1.- In punto di diritto, la ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, l’errata valutazioni dei titoli e del curriculum, deducendo: <<violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del dp cnr prot. n. 0069084 del 18.10.2018; violazione dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla commissione esaminatrice; violazione dell’art. 8 comma 1 e dell’art. 12 comma 1 d.p.r. n. 487 del 9.05.1994; violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della costituzione; eccesso di potere per illogicità, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei principi generali di par condicio dei candidati, manifesta ingiustizia>>.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugna, per i medesimi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, anche il provvedimento 8 maggio 2020 con il quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha disposto lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione dei candidati iscritti dal n. 8 al n. 17 della graduatoria di merito del concorso.
2.- Il CNR costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, affida le proprie difese alla relazione dell’Amministrazione, affermando di aver operato in maniera corretta e non arbitraria e deducendo l’insindacabilità della discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dei titoli, peraltro adeguatamente motivata sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
3.- Con ordinanza 1 ottobre 2020, n. 9981, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che precedevano la ricorrente in graduatoria.
4.-All’udienza da remoto del 7 aprile 2021 la causa è stata riservata per la decisione.
5.- Oggetto di impugnazione è la graduatoria di merito del concorso bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’assunzione di 7 unità con contratto a tempo pieno e indeterminato con il profilo di ricercatore – III livello professionale presso strutture del CNR afferenti all’area strategica risorse naturali ed ecosistemi.
E’ altresì gravato con motivi aggiunti, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo, il provvedimento di scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 17 della graduatoria. 6.-Con una prima censura la ricorrente lamenta che la commissione, nell’ambito della valutazione dei titoli di cui alla categoria A) del bando (pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici) avrebbe illegittimamente attribuito alle pubblicazioni n. 1 e n. 3 soli punti 2,2, in luogo del massimo di punti 3, in considerazione del primo quartile Q1 della rivista e del ruolo di primo autore rivestito dalla ricorrente, senza comprenderne la motivazione.
6.1.- In via preliminare, occorre precisare che l’accoglimento della doglianza in esame consente alla ricorrente di superare la prova di resistenza ovvero le consentirebbe di collocarsi in graduatoria in posizione utile all’assunzione tramite scorrimento.
Ciò in quanto se alle pubblicazioni nn. 1 e 3 presentate dalla dott.ssa [#OMISSIS#], la commissione avesse assegnato i 3 punti dalla stessa rivendicati, ella avrebbe ottenuto 15 punti totali in luogo dei 13,4 che
le sono stati attribuiti e si sarebbe collocata, anziché al 20° posto con punti 77,8, al 17° posto della graduatoria di merito, con conseguente inclusione tra i candidati assunti a seguito di scorrimento.
6.2.- Nel merito, la censura è fondata.
L’art. 9 del bando prevede che “Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti, distribuiti nelle sotto indicate categorie.
A) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici max punti 15 max 5 prodotti scelti – max punti 3 per ciascun prodotto. La commissione nel valutare ciascun prodotto terrĂ  conto dei seguenti criteri generali:
– OriginalitĂ , innovativitĂ  ed importanza del lavoro presentato;
-Tipologia di brevetto; grado di diffusione;
-Continuità temporale della produzione scientifica nonché suo grado di aggiornamento rispetto alle ricerche in atto nello specifico settore concorsuale;
– RiconoscibilitĂ  dell’apporto individuale del candidato nei lavori svolti in collaborazione con altri autori;
– Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate e
loro diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento.

Nella prima riunione del 16.04.2019 (Verbale n. 1) la Commissione di concorso ha specificato i criteri di valutazione nel seguente modo.
Per la categoria A) Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici (max 15 punti), in particolare la commissione ha fissato i seguenti criteri quantitativi di valutazione, tenendo conto delle indicazioni riportate nel bando all’art. 9:
– ognuna delle 5 pubblicazioni/brevetti/prodotti verrĂ  valutato singolarmente, le pubblicazioni sulla base dei criteri della VQR nazionale (eccellente= 2pti; elevato= 1.2pti; discreto= 0.8pti; accettabile= 0.4pti; limitato= 0.0 pti), i brevetti sulla base della ricaduta nazionale o internazionale del prodotto. I capitoli dei libri saranno valutati soggettivamente, sulla base della internazionalitĂ  del prodotto e del grado di importanza locale, nazionale o internazionale dell’editore Max 10 punti (2.0 pti/prodotto);
– VerrĂ  considerata la riconoscibilitĂ  dell’autore considerando se primo, ultimo o corresponding author della pubblicazione (possesso di uno dei requisiti 0.8pti; non possesso di alcuno dei requisiti indicati 0.0 pti) Max 4 punti (0.8 pti a prodotto);
– La continuitĂ  temporale verrĂ  valutata su tutta la produzione dell’ultimo decennio di effettiva attivitĂ  Max l punto (0 punti per un periodo di inattivitĂ  superiore o uguale a tre anni di effettiva attivitĂ )”.

In applicazione dei sopra indicati criteri e sub criteri specificati dalla Commissione non risulta ragionevole l’operato della Commissione, che, per i lavori n. 1 e n. 3 prodotti dalla ricorrente ha attribuito il punteggio di 2,2 punti ciascuno, nonostante i predetti lavori soddisfacessero tutti i requisiti richiesti ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio.
In particolare, per il prodotto n. 1 (Individual trait variation in phytoplankton communities across
multiple spatial scales 
pubblicato (nel 2017) sulla rivista Journal of Plankton Research indicizzata come Q1 e la dott.ssa [#OMISSIS#], non potendo conoscere nel dettaglio il punteggio attribuito sulla base dei singoli criteri, in quanto nella scheda di valutazione (doc. 51 dell’allegato 3 del fascicolo di parte ricorrente) era riportato solo il punteggio assegnato per ogni prodotto, senza ulteriore specificazione, ipotizza che il punteggio attribuito di 2,2 punti (in luogo di quello massimo di 3 punti) derivi dall’attribuzione di 2 punti in base ai criteri della VQR nazionale, trattandosi di rivista con indice Q1 e di 0,2 punti per la continuità temporale valutata su tutta la produzione.
Non risulta, pertanto, comprensibile la ragione per la quale la ricorrente, citata nell’elenco degli autori come primo nome, non avesse ricevuto ulteriori 0,8 punti, così come previsto dai criteri di valutazione fissati dalla commissione.
La medesima incongruità è fondata, per le stesse ragioni sopra indicate, con riferimento al prodotto n. 3 (Determination of Coscinodiscus cf. granii biovolume by confocal microscopy: comparison of calculation models).
Nè il CNR chiarisce in giudizio i motivi della mancata attribuzione del punteggio massimo, non potendo trincerarsi dietro lo schermo della discrezionalità tecnica, in presenza dell’autovincolo che la stessa commissione si era data con la fissazione di tassativi criteri e sub criteri di valutazione cui doveva corrispondere l’attribuzione di punteggi e sub punteggi.
Ed, altresì, appare fondato il dedotto vizio di irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento, laddove:
– al prodotto n. 3 del candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] risulti attribuito il punteggio massimo di 3 punti, nonostante lo stesso risultasse come ultimo autore (doc. 51 dell’allegato 5 al fascicolo di parte ricorrente);
-confrontando il prodotto n. 3 della dott.ssa [#OMISSIS#] e il prodotto n. 3 della dott.ssa [#OMISSIS#] è emerso che nonostante il lavoro della [#OMISSIS#] sia stato pubblicato su una rivista indicizzata come Q2 (e quindi di un quartile inferiore rispetto alla rivista in cui era pubblicato il lavoro della ricorrente) ad esso risulta attribuito il punteggio massimo di 3 punti.
7.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la commissione, nell’ambito della valutazione dei titoli di cui alla categoria B) del bando (Curriculum formativo e professionale), avrebbe attribuito alla ricorrente un punteggio pari a soli 6,8 punti, corrispondente ad un giudizio “non del tutto sufficiente”.
Sotto un primo profilo, lamenta che, nella valutazione dei curricula dei candidati la Commissione avrebbe illegittimamente assegnato punteggi diversi a fronte di giudizi identici (es. con riferimento ai candidati Frasca, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]).
Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole di essere stata ingiustamente penalizzata per il solo fatto di aver conseguito il dottorato di ricerca da oltre dieci anni, senza tener conto di tutti gli altri elementi imposti dal bando (produttività per anno, responsabilità di progetti, premi e riconoscimenti, periodi di soggiorno all’estero).
7.1.- Il motivo è fondato limitatamente al secondo profilo di censura.
Il bando, all’art. 9, prevede l’attribuzione di un massimo di punti 15 al Curriculum formativo e professionale, prevedendo l’assegnazione del <<punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato, che terrà conto, nell’ottica di favorire l’ingresso dei giovani studiosi, anche della vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario (Phd, Dottorato di ricerca e/o titolo equivalente), dando altresì rilevanza all’aver conseguito premi o particolari riconoscimenti nazionali o internazionali e all’aver diretto o coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali o internazionali, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
– EntitĂ  e rilevanza dei riconoscimenti e/o premi nazionali o internazionali conseguiti;
– Livello di competitivitĂ , durata ed entitĂ  di progetti e programmi finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali o internazionali diretti o coordinati ovvero ai quali il candidato abbia partecipato con ruolo di responsabilitĂ ;
– Congruenza dell’iter formativo e dell’attivitĂ  svolta con la specifica area strategica del bando; competitivitĂ  e durata dei contratti di ricerca stipulati presso istituzioni di ricerca nazionali o estere;
– Grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilitĂ  assunte;
– Grado di mobilitĂ  verso e da qualificate istituzioni di ricerca nazionali o estere >>.

7.2.- Quanto alla dedotta mancata valorizzazione del curriculum vitae della dott.ssa [#OMISSIS#], che, a suo dire, sarebbe più “importante e prestigioso” e “di gran lunga superiore per esperienze lavorative, premi, attività didattica, partecipazione a gruppi di lavoro e pubblicazioni” è appena il caso di rilevare che la censura risulta generica e priva di adeguata consistenza, non avendo la ricorrente enucleato specifiche censure in merito al punteggio ottenuto.
7.3.- Nondimeno risulta condivisibile il rilievo relativo alla mancata valutazione del dottorato di ricerca conseguito dalla ricorrente, considerata l’omessa menzione di tale titolo nella scheda di valutazione della dott.ssa Rosselli.
La Commissione, in effetti, come confermato in giudizio dal CNR, nella valutazione dei curricula ha dato rilievo ai soli dottorati di ricerca conseguiti da meno di dieci anni.
Tuttavia, la mancata valutazione del dottorato di ricerca della ricorrente non trova giustificazione né nella lex specialis né nella legge.
Ed invero il bando non escludeva dalla valutazione del curriculum il dottorato di ricerca conseguito da oltre dieci anni, ma si limitava a prevedere, quale criterio aggiuntivo al possesso del titolo di dottore di ricerca, “anche” quello “della vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario” costituito dal dottorato di ricerca.
NĂ© dall’art. 1, comma 633, della l. 27.12.2017 n. 2015, può desumersi la non valutabilitĂ  nei concorsi dei titoli di dottore di ricerca conseguiti da oltre dieci anni, posto che la citata disposizione della legge di bilancio 2018 si limita ad incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle universitĂ  al fine di sostenere “l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle universitĂ  e la competitivitĂ  del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”.
In sostanza, il CNR nel bando ha inteso introdurre un criterio di favor per i giovani ricercatori, valorizzando la vicinanza temporale del conseguimento del dottorato, senza però discriminare o peggio non valutare i dottorati conseguiti in epoca più risalente.
Come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, infatti, una simile impostazione andrebbe a vulnerare il principio meritocratico dell’accesso alle cariche pubbliche e porterebbe all’assurda conseguenza di premiare il candidato che abbia impiegato il doppio o il triplo degli anni a conseguire il dottorato di ricerca.
In definitiva, solo a paritĂ  di competenze, il bando attribuisce preferenza al candidato piĂą giovane.
8.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento, con conseguente annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse dell’impugnata graduatoria di merito e del successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria.
Ai fini della rinnovazione dell’attività amministrativa, il CNR, tenuto conto dei vizi di legittimità ritenuti fondati, dovrà: rivalutare i titoli della dott.ssa Rosselli e rideterminare il punteggio finale alla stessa spettante; riformulare la graduatoria finale di merito e conseguentemente adottare un nuovo provvedimento di scorrimento della graduatoria.
9.- Le spese di lite, regolate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,
annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse, l’impugnata graduatoria di merito e il successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria.
Condanna il CNR al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri, accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ  amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 7 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lo Presti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] Traina, Referendario
L’ESTENSORE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Lo Presti
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/06/2021