TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 agosto 2019, n.  1853 [Duplicato] [Duplicato]

Procedura concorsuale Ricercatore-Perdita di chance

Data Documento: 2019-08-06
Area: Giurisprudenza
Massima

La perdita di chance, diversamente dal danno futuro, costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile ma con la perdita della possibilità di conseguirlo; tale possibilità, per configurare la risarcibilità del pregiudizio, deve essere statisticamente rilevante e, dunque, atteggiarsi in termini di rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato. Occorre, infatti, distinguere fra concreta probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile), evidenziando che la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta, con apprezzamento delle circostanze del caso compiuto ex ante e sulla base dell’id quod plerumque accidit, che la probabilità di successo sia almeno pari, e non inferiore, al cinquanta per cento (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2018 n. 4225; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018 n. 2907; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 novembre 2017 n. 5559).

Contenuto sentenza

N. 04462/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da
[#OMISSIS#] RUSSO, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Marcia, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. D’Isernia n. 16 presso lo studio dell’Avv. A. [#OMISSIS#];
contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni per perdita di chance derivanti dalla mancata ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3275 del 3 aprile 2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone, in qualità di funzionario tecnico laureato dipendente dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (già Istituto Universitario Navale di Napoli, d’ora in seguito per brevità denominata “Unipa”), di avere avuto titolo a partecipare ai concorsi riservati per l’accesso al ruolo di ricercatore universitario, che ogni ateneo aveva facoltà di indire ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 fino a tutto l’esercizio finanziario 2003 (tale disposizione, per la parte di odierno interesse, così recita: “Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell’arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. (…)”).
In virtù di tale posizione, impugnava nel 2001 il bando di concorso aperto pubblicato dall’Unipa sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 26 giugno 2001, finalizzato alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR/06 (topografia e cartografia).
Tale bando veniva annullato per difetto di motivazione dalla sentenza di questo Tribunale n. 3275 del 3 aprile 2003, pacificamente passata in giudicato: si ripercorrono, per una migliore comprensione della vicenda contenziosa i punti salienti della pronuncia giurisdizionale: “La sezione, con ordinanza del 4/7/2002, n. 3922 disponeva incombenti istruttori dai quali emergeva che il ricorrente era stato assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di funzionario tecnico (VIII qual. funz., area tecnico-scientifica, nel ruolo non docente delle università) presso l’istituto di Navigazione “G. Simenon”, della Facoltà di Scienze Nautiche, bandito con D.R. del 16/06/1989, n. 8016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/09/1989, n. 70/bis (IV Serie Speciale). Il Consiglio di Facoltà di Scienze Nautiche dell’Istituto Universitario Navale di Napoli ha discusso l’applicazione della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (concorsi riservati per posti di ricercatore universitario per tecnici laureati: individuazione e ordine di priorità delle aree disciplinari in relazione alle necessità didattiche e di ricerca delle facoltà) così come risulta dal punto 13 dell’ordine del giorno del 14 luglio 1999. Il verbale prende atto che sono pervenuti i curricula dei dottori (omissis), tra cui quello del ricorrente trasmesso dal professor Nastro, ma si limita alla registrazione di una votazione che approva un determinato ordine di priorità. Risulta pertanto fondato ed assorbente il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto l’amministrazione, pur in presenza di un’esplicita richiesta formulata dal professor Nastro, nulla ha dedotto in ordine a qualsiasi ragione ostativa all’applicazione della legge richiamata. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbite le censure non confluenti in quella esaminata, con annullamento del provvedimento impugnato e con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.”.
1.1 Ciò premesso, il ricorrente, nello stigmatizzare la condotta omissiva dell’ateneo nell’emanazione del bando di concorso riservato in attuazione della sentenza n. 3275/2003, emanazione ormai divenuta giuridicamente impossibile in virtù del decorso dell’esercizio finanziario 2003, domanda il risarcimento dei danni da perdita di chance conseguenti all’inottemperanza al comando giudiziale. In particolare, collega la perdita di chance alla perdita dell’occasione favorevole di essere inquadrato, a seguito del superamento del concorso riservato per il quale sarebbe stato unico candidato, nel ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR/06 e quantifica i relativi danni nella cifra di € 267.022,00, pari alla sommatoria delle differenze retributive tra la qualifica ricoperta e quella da riconoscersi, maturatesi nell’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2009.
Resistono le amministrazioni intimate, formulando nei propri scritti difensivi un’eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva e deducendo, comunque, l’infondatezza del gravame anche per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2019.
2. Il gravame è infondato per insussistenza dell’an del danno risarcibile in relazione alla perdita della chance, lamentata dal ricorrente, di essere inquadrato quale ricercatore universitario; ciò comporta, evidentemente, l’assorbimento delle preliminari questioni di [#OMISSIS#] (legittimazione passiva) e di merito (prescrizione) sollevate dalla difesa erariale.
2.1 Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, il danno per perdita di chance si presta ad essere l’unico configurabile nelle ipotesi, come quella di specie, di non agevole rinnovabilità delle operazioni concorsuali, atteso che con il termine chance si intende attribuire rilevanza ad un bene patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, concretantesi nella situazione teleologicamente orientata al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio e caratterizzata da una consistente possibilità di successo (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 settembre 2006 n. 5323 e 7 febbraio 2002 n. 686).
Più in dettaglio la perdita di chance, diversamente dal danno futuro, costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile ma con la perdita della possibilità di conseguirlo; tale possibilità, per configurare la risarcibilità del pregiudizio, deve essere statisticamente rilevante e, dunque, atteggiarsi in termini di rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato. Occorre, infatti, distinguere fra concreta probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile), evidenziando che la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta, con apprezzamento delle circostanze del caso compiuto ex ante e sulla base dell’id quod plerumque accidit, che la probabilità di successo sia almeno pari, e non inferiore, al cinquanta per cento (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2018 n. 4225; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018 n. 2907; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 novembre 2017 n. 5559).
2.2 Ebbene, facendo tesoro delle attuali emergenze processuali, si deve ritenere che la probabilitĂ  di successo del ricorrente di essere inquadrato quale ricercatore universitario, in caso di rinnovata procedura concorsuale, si collochi ben al di sotto del cinquanta per cento.
Innanzitutto, essendo stata giudizialmente annullata l’indizione del concorso aperto per difetto di motivazione, era meramente eventuale una successiva indizione del concorso riservato ai tecnici laureati, ben potendo l’amministrazione universitaria confermare il primitivo intendimento mediante l’emanazione di un bando adeguatamente motivato, che desse conto della necessità di attingere anche a professionalità esterne, atteso che l’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 introduceva per gli atenei non un obbligo, ma solo una facoltà di procedere ad assunzioni di ricercatori universitari attraverso il meccanismo del concorso riservato.
In secondo luogo, resta comunque indimostrata, in mancanza dell’allegazione di convincenti elementi di prova quali curriculum, titoli e pubblicazioni, la concreta possibilità che il ricorrente avrebbe potuto superare il concorso riservato una volta bandito, sebbene da unico candidato. Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto adombrato in gravame, la missiva del direttore dell’Istituto Universitario Navale, Prof. Nastro, del 19 marzo 1999 (richiamata anche nella sentenza n. 3275/2003 e poi confermata il 18 ottobre 2000: cfr. produzione in atti) non è in alcun modo indicativa della particolare caratura scientifica del ricorrente tale da consentirgli una ragionevole aspettativa sul passaggio alla posizione di ricercatore universitario, ma si limita semplicemente ad attestare il possesso, in capo al Dott. [#OMISSIS#] Russo, dei requisiti minimi (tra i quali l’espletamento di attività di ricerca triennale) previsti dall’art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 per partecipare ai concorsi riservati ai tecnici laureati.
2.3 In tale contesto, l’aspirazione del ricorrente al conseguimento del superiore inquadramento quale ricercatore universitario rimane relegata ad una mera aspettativa di fatto, non meritevole di tutela risarcitoria.
3. Non riuscendo ad essere appurato l’an del danno risarcibile sotto l’aspetto della rilevante probabilità di conseguire l’utilità sperata, l’azionata domanda risarcitoria da perdita di chance si rivela priva ogni consistenza, a prescindere dall’asserita concomitanza dei requisiti della colpevolezza e della prova del quantum del pregiudizio subito.
3.1 In conclusione, va affermata l’infondatezza del presente ricorso, che pertanto merita di essere respinto.
Sussistono giusti e particolari motivi, attese la natura e la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ  amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 09/09/2019
 
 
 
   
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