Qualora siano stati prefissati criteri di valutazione, il voto numerico attribuito ai titoli nellâambito di una procedura selettiva esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute, con il solo limite della contraddizione manifesta (per tutte Consiglio di Stato sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4745).
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 1306
Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Criteri di valutazione
N. 01306/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Burgio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via G. Oberdan, n. 5;
contro
– Commissione giudicatrice della selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di scienze umanistiche â S.C. 10/F3 âLinguistica e Filologia Italianaâ â S.S.D. L.-FIL_LET/12 âLinguistica Italianaââ, non costituita autonomamente in giudizio;
– UniversitĂ degli studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâAvvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via G. Giusti, n. 45;
per lâannullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Palermo n. 183 del 2018, prot. n. 6979 del 29 gennaio 2018, di approvazione degli âatti relativi alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche â S.C. 10/F3 âLinguistica e Filologia Italianaâ â S.S.D. L.-FIL_LET/12 âLinguistica Italianaââ, con cui è stato dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della relazione finale e dei verbali che documentano le sedute della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, ivi inclusi i criteri di valutazione dei titoli dei candidati;
– del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Palermo n. 2989 del 2 novembre 2017 di nomina della Commissione dâesame;
– del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Palermo n. 2290 del 2 agosto 2017 di approvazione del bando per quanto dâinteresse;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
quanto al ricorso incidentale:
– dellâallegato âBâ alla relazione finale della commissione giudicatrice, nella parte in cui ha riconosciuto al dott. Burgio il punteggio previsto per i titoli di cui alle lettere d) ed f) del verbale n. 1 del 4 dicembre 2017;
– del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli studi di Palermo del 29 gennaio 2018 di approvazione degli atti del concorso, nella parte relativa al suddetto allegato B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lâatto di costituzione in giudizio dellâUniversitĂ degli studi di Palermo;
Visti lâatto di costituzione in giudizio e la memoria del signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Vista lâordinanza cautelare n. 226 del 26 marzo 2018;
Vista lâordinanza del CGA n. 294 del 28 maggio 2018;
Visto il ricorso incidentale;
Viste le memorie delle parti;
Relatore, nellâudienza pubblica del 22 marzo 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato e depositato il 22 febbraio 2018, il signor [#OMISSIS#] Burgio esponeva di avere partecipato alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta, con decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli studi di Palermo n. 2290 del 2 agosto 2017, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A, con il regime dâimpegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze umanistiche â S.C. 10/F3 âLinguistica e Filologia Italianaâ â S.S.D. L.-FIL_LET/12 âLinguistica Italianaâ.
Precisava che, con decreto n. 183 del 29 gennaio 2018, il Rettore aveva approvato gli atti della procedura, che si era conclusa con lâindividuazione, quale vincitore, con 905 punti, del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la sua collocazione, al secondo posto, con 718 punti.
Esposti i fatti, ha chiesto che, previa sospensiva e vinte le spese, vengano annullati tale decreto e gli ulteriori atti impugnati e ordinata la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dellâart. 12 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e della par condicio dei candidati. Violazione del principio dellâanonimato.
Il bando contrasterebbe con il principio generale secondo cui i criteri di valutazione devono essere determinati dopo lâapertura delle buste contenenti le candidature, nella parte in cui non aveva previsto nessun meccanismo per impedire ai componenti della Commissione esaminatrice di prendere visione anticipata delle domande e dei titoli inoltrati tramite pec.
2) Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di incompatibilitĂ per la composizione delle commissioni esaminatrici. Eccesso di potere sotto i profili della violazione del principio di imparzialitĂ e di par condicio dei candidati. Violazione e falsa applicazione dellâart. 51 del codice di procedura civile.
La professoressa [#OMISSIS#] DâAgostino non avrebbe potuto svolgere il ruolo di Presidente della Commissione, in quanto si trovava in una situazione dâincompatibilitĂ dovuta al rapporto di frequentazione e di collaborazione scientifica âpressochĂŠ ininterrottaâ con il dr. [#OMISSIS#], il quale era, peraltro, stato assistito dal marito, che svolgeva la professione di avvocato, in un procedimento penale.
3) IllegittimitĂ del verbale n. 1, nonchĂŠ di tutti i provvedimenti consequenziali in relazione alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Eccesso di potere sotto i profili: dellâillogicitĂ ; dellâarbitrio; dellâingiustizia manifesti. Violazione: dei criteri di valutazione di cui agli artt. 8 e 9 del bando; dellâart. 2 del d.M. n. 243 del 2011; dellâart. 24 della l. n. 240 del 2010; dellâart. 3 della l. n. 241 del 1990.
I criteri di valutazione approvati dalla Commissione sarebbero illegittimi, nella parte in cui avevano irragionevolmente valorizzato lâattivitĂ di ricerca svolta allâestero, in quanto âsagomati su misura del controinteressatoâ, il quale avrebbe, pertanto, beneficiato di una sopravvalutazione dei propri titoli.
Sarebbero, invece, stati illegittimamente sottovalutati alcuni titoli del ricorrente e, in particolare lâattivitĂ di codirezione del gruppo di ricerca per la redazione del âDizionario atlante dei soprannomi etnici in Siciliaâ e le pubblicazioni.
Sarebbero stati illegittimamente assegnati 3 punti al controinteressato per la partecipazione ai progetti PRIN.
Sarebbe, inoltre, stato arbitrariamente incluso tra i titoli valutabili quello di visiting professor, nonchè illegittimamente attribuito il medesimo punteggio a entrambi i candidati con riferimento alla âconsistenza complessiva, intensitĂ e continuitĂ della produzione scientificaâ.
4) IllegittimitĂ del provvedimento impugnato.
Lâallegato A alla relazione finale della Commissione non era stato sottoscritto da uno dei componenti (i.e. prof.ssa Immacolata Tempesta) con conseguente invalidazione dellâintera procedura.
Per lâUniversitĂ degli studi di Palermo si è costituita in giudizio lâAvvocatura dello Stato.
Si è costituito in giudizio anche il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controinteressato, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poichÊ infondato, vinte le spese.
Ha, in particolare, rappresentato che: le istanze di partecipazione erano state inoltrate allâindirizzo pec del responsabile del procedimento, che le aveva ha trasmesse ai commissari solo dopo lâapprovazione dei criteri; il dr. [#OMISSIS#] non aveva collaborato esclusivamente con la Presidente della Commissione, che non si trovava in una situazione dâincompatibilitĂ ; lâattribuzione di un maggiore peso alle attivitĂ didattiche svolte allâestero non sarebbe irragionevole; la valutazione del titolo di visiting professor sarebbe legittima, in quanto si trattava di un premio internazionale.
Con ordinanza n. 226 del 26 marzo 2018, lâistanza cautelare è stata accolta.
Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, notificato il 2 maggio 2018 e depositato il giorno 29 successivo, con cui ha chiesto lâannullamento dellâallegato B alla relazione finale della Commissione giudicatrice, nella parte in cui aveva riconosciuto al ricorrente il punteggio relativo ai titoli di cui alle lett. d) ed f) del verbale n. 1, nonchĂŠ del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Palermo del 29 gennaio 2018 di approvazione dello stesso.
Ha dedotto il seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dellâart. 2 del d.M. n. 243 del 2011 e dellâart. 8 del bando. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti.
Il punteggio attribuito al ricorrente sarebbe illegittimo nella parte in cui aveva attribuito:
– 2 punti, con riferimento al criterio relativo allââorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionaliâ previsto dalla lettera d) del verbale n. 1, allâattivitĂ di codirezione del progetto di redazione del âDizionario â atlante dei soprannomi etnici in Sicilia (DASES)â, in quanto non aveva ricoperto il ruolo di codirettore;
– 5 punti, con riferimento al criterio relativo ai âpremi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivitĂ di ricercaâ previsto dalla lettera f) del verbale n. 1, al riconoscimento âper la ricerca scientifica assegnato nel 2013 dallâOsservatorio per lo sviluppo e la legalitĂ [#OMISSIS#] la Franca di Partinico per i significativi risultati conseguiti dal settore L-Fil-Lett/12 (Linguistica Italiana) dellâUniversitĂ degli Studi di Palermo nellâambito della ricerca in Sicilia, insieme al Gruppo di lavoro ALSâ, in quanto non significativo.
Con ordinanza n. 294 del 28 maggio 2018, il CGA ha rigettato lâappello cautelare.
In vista dellâudienza, lâUniversitĂ degli Studi di Palermo ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poichĂŠ infondato, vinte le spese.
Il controinteressato ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande, rappresentando, in particolare, che, anche ad ammettere lâillegittimitĂ del maggiore punteggio attribuito ai titoli conseguiti allâestero, sarebbe, comunque, risultato vincitore in considerazione del maggior numero di titoli posseduti.
Il ricorrente ha depositato unâarticolata memoria di replica con la quale ha, tra lâaltro, insistito nella censura della sopravvalutazione dei titoli del controinteressato, che non erano superiori ai propri.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la procedura selettiva, indetta dallâUniversitĂ degli studi di Palermo, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze umanistiche, settore concorsuale 10/F3 âLinguistica e filologia italianaâ, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 âLinguistica italianaââ.
A tale procedura hanno partecipato solo il ricorrente, che si è collocato al secondo posto con 718 punti, e il controinteressato, il quale è stato dichiarato vincitore con 905 punti.
2. Con il primo motivo si deduce che il bando contrasterebbe con il principio generale secondo cui i criteri di valutazione devono essere determinati dopo lâapertura delle buste, nella parte in cui non ha previsto nessun meccanismo per impedire ai componenti della Commissione esaminatrice di prendere visione anticipata delle domande e dei titoli inoltrati tramite pec.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente va precisato che il ricorrente non contesta la modalitĂ di presentazione delle istanze e, pertanto, lâinoltro tramite PEC, ma lâassenza di meccanismi finalizzati a garantire la conoscenza anticipata delle mails esclusivamente da parte del titolare della casella di posta elettronica.
Ciò precisato, va rilevato che lâart. 3 del bando prevedeva che le domande di ammissione dovevano essere spedite allâindirizzo pec@cert.unipa.it, che è quello del responsabile del procedimento, il quale doveva poi trasmetterle alla Commissione per la valutazione.
In merito allâindividuazione del momento preciso in cui è avvenuta la trasmissione, va richiamato il verbale n. 1 del 4 dicembre 2017, il quale attesta, con valore fidefaciente, che la Commissione ha, nellâordine: preso atto dellâinsussistenza di situazioni dâincompatibilitĂ tra i commissari; approvato i criteri di valutazione; preso visione dellâelenco dei candidati trasmesso dal settore reclutamento per posta elettronica; dichiarato che non vi erano incompatibilitĂ con i partecipanti; approvato il calendario; dato atto che sarebbe stato chiesto al responsabile del procedimento di trasmettere i titoli e le pubblicazioni da valutare.
Ne deriva che la Commissione ha avuto conoscenza dei nominativi dei partecipanti e dei titoli dagli stessi presentati dopo la fissazione dei criteri.
3. Con il secondo motivo si deduce che la professoressa [#OMISSIS#] DâAgostino non avrebbe potuto svolgere il ruolo di Presidente della Commissione, in quanto si trovava in una situazione dâincompatibilitĂ dovuta al rapporto di frequentazione e di collaborazione scientifica âpressochĂŠ ininterrottaâ con il controinteressato, il quale era, peraltro, stato assistito dal marito, che svolgeva la professione di avvocato, in un procedimento penale.
La censura è infondata.
Come noto, per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione dâincompatibilitĂ la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica e di pubblicazioni comuni, in quanto è ravvisabile lâobbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, dâintensitĂ tale da porre in dubbio lâimparzialitĂ del giudizio e da far ritenere che vi è stata una valutazione del candidato basata non sulle sue qualitĂ scientifiche o didattiche, ma su elementi ulteriori (per tutte, con ampi richiami, di recente Consiglio di Stato, VI, 24 agosto 2018, n. 5050).
Nella specie il ricorrente ha dedotto che il Presidente della Commissione era stata relatore della tesi di laurea, tutor nel corso di dottorato di ricerca e responsabile di tutte le attivitĂ di ricerca svolte dal controinteressato.
Dalla memoria e dalla documentazione depositata dal controinteressato emerge, però, un diverso quadro fattuale, in quanto: su 6 borse di studio per ricerca solo 3 sono state conseguite (peraltro a seguito di una selezione pubblica e a valere su fondi ministeriali) sotto la responsabilitĂ scientifica della prof.ssa [#OMISSIS#] DâAgostino; lâattivitĂ di ricerca si è svolta anche in virtĂš di un contratto stipulato con lâUniversitĂ di Palermo, finanziato con fondi PRIN, sotto la coordinazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; delle 19 pubblicazioni di maggiore consistenza solo 5 vedono la partecipazione della Presidente della commissione.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che non si avevano rapporti di collaborazione dâintensitĂ tale da porre in dubbio lâimparzialitĂ del giudizio e da far ritenere che vi sia stata una valutazione del candidato non basata sulle sue qualitĂ scientifiche o didattiche.
A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base della circostanza che il marito della professoressa [#OMISSIS#] DâAgostino ha assistito, quale avvocato, il controinteressato in un processo penale, trattandosi di una singola causa dal rilievo marginale risalente a ben 18 anni prima della selezione in contestazione.
Deve, comunque, per completezza, rilevarsi che, come si evince dalla memoria conclusiva del controinteressato, anche il ricorrente ha ampiamente collaborato con la professoressa [#OMISSIS#] DâAgostino, in quanto gran parte della sua attivitĂ scientifica e di ricerca si inserisce nellâambito del progetto dellâAtlante linguistico della Sicilia â ALS e del Centro studi filologici e linguistici italiani, di cui tale docente è membro, rispettivamente, del Comitato scientifico e del Comitato direttivo.
4. Va adesso esaminato il terzo motivo con cui si contestano, sotto vari profili, i criteri di valutazione approvati dalla Commissione e i punteggi attribuiti.
Preliminarmente va richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio amministrativo non costituisce la corretta sede per contrapporre opinabili giudizi di merito a quelli espressi dalle commissioni giudicatrici, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (per tutte Consiglio di Stato, VI, 10 settembre 2015, n. 4219).
Sempre in via preliminare va rilevato che il controinteressato ha ottenuto un punteggio complessivo di 905 (295 per titoli, 470 per pubblicazioni, 140 per consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica), mentre il ricorrente di 718 (113 per titoli, 465 per pubblicazioni e 140 per consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica), cosicchÊ, al fine di superare la prova di resistenza, è necessario il recupero dello scarto di 187 punti.
CosĂŹ inquadrata la res controversa, il collegio, al fine di rendere organica e comprensibile la trattazione delle non agevoli censure dedotte, ritiene opportuno esaminare dapprima quelle relative ai titoli e alle pubblicazioni del ricorrente (al fine di accertare se sono stati sottovalutati) e successivamente quelle riferite ai titoli del controinteressato (per verificare se sono stati sopravvalutati).
5. Va, pertanto, esaminata la censura con cui si deduce che sarebbe stata illegittimamente sottovalutata lâattivitĂ di âcodirezioneâ del gruppo di ricerca relativo al âDizionario atlante dei soprannomi etnici in Siciliaâ svolta dal ricorrente.
Invero, lâart. 2, comma 1, del d.m. n. 243 del 2011 dispone che le commissioni giudicatrici delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato effettuano una motivata valutazione dei titoli ivi elencati, tra cui quelli relativi a âorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessiâ (lettera f).
La Commissione, con il verbale n. 1 del 4 dicembre 2017, ha inserito tale titolo, sub d), tra i criteri di valutazione, prevedendo lâattribuzione di un massimo di 20 punti cosĂŹ suddivisi: 1 per ogni partecipazione a gruppo di ricerca nazionale o internazionale (massimo 8); 2 per ogni coordinamento di progetto nazionale o internazionale (massimo 10); 0,10 per ogni attivitĂ organizzativa (massimo 2).
In applicazione di tale criterio, ha attribuito 2 punti al ricorrente, il quale, nella dichiarazione sostitutiva, contenente i titoli valutabili, allegata allâistanza di partecipazione, aveva testualmente fatto riferimento a: âideazione, coordinamento e responsabilitĂ del progetto âDizionario-atlante dei soprannomi etnici in Sicilia (con [#OMISSIS#] Castiglione)â.
Secondo la prospettazione del ricorrente tale punteggio sarebbe affetto da illegittimitĂ derivata da quella del criterio di valutazione, che avrebbe dovuto âdifferenziare la posizione di chi svolge la direzione rispetto a chi svolge la funzione di organizzazioneâ.
La censura è infondata, in quanto la Commissione ha ragionevolmente attribuito un punteggio doppio a chi ha svolto il ruolo di coordinatore di un gruppo di ricerca (2 punti) rispetto a chi si è limitato a parteciparvi (1 punto).
Il riferimento al ruolo di âco-direttoreâ si rinviene, peraltro, esclusivamente nel ricorso, in quanto la dichiarazione sostitutiva faceva riferimento a quello differente di âideazione, coordinamento e responsabilitĂ â della ricerca.
Tale distinzione non è affatto di poco conto, in quanto, come chiarito nella relazione sui fatti di causa depositata dallâUniversitĂ , il titolo di direttore o co-direttore di un gruppo di ricerca può essere attribuito e può, pertanto, essere valutato nei concorsi universitari, solo quando vi è uno specifico gruppo di ricerca, un finanziamento apposito e una serie cospicua di pubblicazioni.
Nella specie dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla dichiarazione sostitutiva del ricorrente si evince che il progetto: non è stato realizzato con uno specifico gruppo di ricerca, ma solo con la dr.ssa Marina Castiglione; non ha fruito di apposito finanziamento; non ha dato vita a un numero consistente di pubblicazioni.
Va, peraltro, per completezza, rilevato che identico punteggio di 2 è stato attribuito al controinteressato per lâanalogo titolo di coordinatore della ricerca âla grammatica valenziale nellâapprendimento/insegnamento ai sinofoni dellâitaliano L2/L2â, cosicchĂŠ lâeventuale riconoscimento della fondatezza della censura comporterebbe, comunque, che, in sede di riedizione del potere, lâUniversitĂ dovrebbe attribuire un maggiore punteggio anche a tale concorrente, con conseguente irrilevanza ai fini del risultato complessivo.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che il ricorrente ha coordinato un progetto di ricerca, in relazione al quale la Commissione gli ha legittimamente attribuito 2 punti.
6. Parimenti infondata è la censura relativa al punteggio attribuito alle pubblicazioni del ricorrente, che si assume essere illegittima in quanto:
– sotto un primo profilo, sarebbe illogica lâattribuzione di soli 2 punti, relativamente al criterio ârigore metodologicoâ, a 7 su 12 pubblicazioni, le quali avevano avuto il massimo punteggio con riferimento ai diversi criteri dellââinnovativitĂ â, della ârilevanza, della âcollocazione editorialeâ, oltre ad essere state valutate positivamente in sede di abilitazione nazionale;
– sotto un secondo profilo, la motivazione sarebbe carente.
6.1 Per quanto riguarda il secondo profilo, è sufficiente richiamare lâincontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora siano stati prefissati criteri di valutazione, il voto numerico attribuito ai titoli nellâambito di una procedura selettiva esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute, con il solo limite della contraddizione manifesta (per tutte Consiglio di Stato sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4745).
Nella specie, la Commissione aveva prefissato specifici criteri di valutazione, cosicchĂŠ lâattribuzione di punteggi numerici soddisfaceva lâobbligo motivazionale.
6.2 In merito al primo profilo, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle pubblicazioni di un candidato a una procedura comparativa, in quanto per sua natura opinabile, è demandata alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia lâorgano che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilitĂ , il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dallâAmministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion dâessere della funzione amministrativa della Commissione (in termini Consiglio di Stato, VI, 16 luglio 2015, n. 3561).
Ciò posto, nel piÚ volte richiamato verbale n. 1 del 2017, la Commissione aveva previsto che la valutazione delle pubblicazioni sarebbe avvenuta sulla base di quattro criteri, tra cui:
– quello denominato a), per il quale potevano essere attribuiti massimo 22 punti, che era riferito a: âoriginalitĂ â (da 0 a 10); âinnovativitĂ â (da 0 a 1); ârigore metodologicoâ (da 0 a 10) e ârilevanzaâ (da 0 a 1);
– quello denominato c), che era riferito alla ârilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione allâinterno della comunitĂ scientificaâ, in base al quale potevano essere attribuiti massimo 18 punti.
A ben vedere si trattava di criteri di valutazione autonomi, cosicchĂŠ un giudizio positivo sullââinnovativitĂ â e sulla ârilevanzaâ (a cui potevano essere attribuiti esclusivamente i punteggi di 0 o 1) non comportava automaticamente il riconoscimento di un elevato punteggio sul rigore metodologico (che spaziava nel piĂš ampio range 0/10); analoghe considerazioni possono essere fatte relativamente alla collocazione editoriale, che era riferita a un parametro di valutazione eterogeneo.
Deve, peraltro, essere rilevato che entrambi i concorrenti hanno ricevuto il punteggio massimo, per tutte le 12 pubblicazioni presentate, relativamente allââinnovativitĂ â (1 punto), alla ârilevanzaâ e alla âcollocazione editorialeâ (18 punti), mentre hanno ricevuto solo 2 punti (su un massimo di 10), con riferimento al ârigore metodologicoâ, per la maggior parte di esse (7 il ricorrente e 9 il controinteressato).
Ne deriva che, anche per le pubblicazioni, lâeventuale riconoscimento della fondatezza della censura comporterebbe che, in sede di riedizione del potere, lâUniversitĂ dovrebbe attribuire un maggiore punteggio anche al controinteressato, con conseguente irrilevanza ai fini del risultato complessivo.
Per quanto riguarda, infine, il riferimento fatto alla positiva valutazione delle medesime pubblicazione ai fini del conseguimento dellâabilitazione nazionale per la docenza di seconda fascia, ci si può limitare a rilevare che, in disparte la considerazione sullâautonomia di giudizio delle Commissioni, si tratta, comunque, di una procedura soggetta a una diversa disciplina, i cui esiti non condizionano in alcun modo le selezioni indette dalle UniversitĂ per il reclutamento dei ricercatori.
7. Deve ora essere esaminata la censura avente ad oggetto i punteggi attribuiti alla âconsistenza complessivaâ e allââintensitĂ e continuitĂ temporaleâ della produzione pertinente al settore oggetto della procedura, che vengono censurati sotto due diversi profili: in primo luogo, in quanto la Commissione avrebbe dovuto specificare i parametri di graduazione; in secondo luogo, perchĂŠ sarebbero stati illogicamente attribuiti gli stessi punti a entrambi i candidati a fronte della pubblicazione: da parte del ricorrente, di 35 lavori in 10 anni; da parte del controinteressato, di 15 (rectius 19) in 12 anni.
La censura non è di agevole definizione.
7.1 Per quanto riguarda il primo profilo, deve ritenersi che la Commissione si sia legittimamente determinata nel senso di attribuire da 0 a 75 punti sulla base del giudizio sulla produzione del candidato nella sua globalitĂ , senza la determinazione di sub-criteri di valutazione, a cui non era tenuta.
7.2 In merito al secondo profilo, va preliminarmente precisato che il collegio conosce e condivide lâorientamento giurisprudenziale, seguito anche nella recente decisione del CGA n. 158 del 19 marzo 2018, secondo cui è irrilevante il mero dato quantitativo delle pubblicazioni e non può essere censurato nel merito il giudizio espresso dalla Commissione circa la complessiva migliore intensitĂ e consistenza qualitativa dei lavori e dellâattivitĂ scientifica di un candidato.
Il punto è, però, che nella fattispecie in esame la Commissione non ha nemmeno accennato alle ragioni per le quali una produzione meno consistente e intensa sotto il profilo quantitativo era superiore qualitativamente a quella dellâaltro candidato.
Alla luce del dato quantitativo oggettivo e della mancata esplicitazione del giudizio sul profilo qualitativo (e senza volersi ingerire nel giudizio tendenzialmente insindacabile della Commissione), la valutazione di equivalenza appare oggettivamente ingiustificata e non motivata, stante la palese differenza dei numeri a raffronto.
La censura deve, pertanto, entro questi limiti e per le ragioni esplicitate, ritenersi fondata.
Per completezza va rilevato che a diversa conclusione non può giungersi sulla base del riferimento contenuto nella memoria del controinteressato alla circostanza che alcune pubblicazioni del ricorrente erano semplici recensioni, altre brevi scritti di natura divulgativa pubblicati su riviste locali prive di accreditamento scientifico e altre ancora in fase di stampa.
Va, infatti, sotto tale profilo, richiamato lâorientamento giurisprudenziale secondo cui lâintegrazione in sede giudiziale della motivazione dellâatto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dellâistruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso lâemanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990). Ă, invece, inammissibile unâintegrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attivitĂ vincolata e, per questo, un presidio di legalitĂ sostanziale insostituibile (in termini Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).
Nella specie, come detto, dagli atti procedimentali non emergono giudizi di valore della Commissione sulla produzione del ricorrente e questo giudice non può sostituirsi alla stessa nel formularli.
8. Esaurito lâesame delle censure relative alla valutazione del ricorrente, vanno scrutinate quelle riferite al punteggio del controinteressato.
Preliminarmente deve precisarsi che la doglianza avente ad oggetto lâasserita incoerenza delle esperienze del controinteressato rispetto al settore concorsuale oggetto della selezione, in quanto fatta per la prima volta nella memoria conclusiva, è tardiva e non può, pertanto, trovare ingresso in questo processo.
Ciò premesso, va rilevato che, al fine di verificare il superamento della c.d. prova di resistenza e il recupero dello scarto di 187 punti, non è corretto effettuare (come fatto dal controinteressato) un raffronto tra i punteggi conseguiti relativamente ai singoli criteri di valutazione, in quanto occorre avere riguardo alla sommatoria dei punti che potrebbero aversi relativamente ai singoli parametri. Deve, altresÏ, tenersi conto dei possibili effetti della modifica dei criteri che, nella conformazione prescelta dalla Commissione, risultano essere illegittimi alla stregua delle censure dedotte dal ricorrente.
Fatta tale premessa metodologica, va rilevato che il ricorrente supera la prova di resistenza in considerazione della fondatezza della censura riferita alla âconsistenza complessivaâ e allââintensitĂ e continuitĂ temporaleâ della produzione (vedi punto 7.2), nonchĂŠ, per le ragioni che si illustreranno, di quelle riferite ai criteri di valutazione b), c) ed f) (vedi punti 9 e 11).
9. Tutto ciò posto, va esaminata la censura con cui si deduce che sarebbero illegittimi i criteri di valutazione relativi allâattivitĂ didattica e a quella di formazione e ricerca, approvati con il verbale n. 1 del 2017, nella parte in cui hanno irragionevolmente valorizzato in maniera eccessiva le esperienze in atenei stranieri.
Si contestano, in particolare, i criteri denominati b) e c), i quali avevano ad oggetto, rispettivamente:
1) attivitĂ didattica a livello universitario svolta in Italia o allâestero;
2) attivitĂ di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
Con riferimento al primo, la Commissione ha deciso di attribuire:
– 10 punti per ogni corso (compresi i master) tenuto in Italia sino a un massimo di 50;
– 30 punti per ogni corso (compresi i master) tenuto allâestero sino a un massimo di 120.
Relativamente al secondo ha statuito, invece, di riconoscere:
– 1 punto per ogni mese di formazione o ricerca in Italia sin

