REPUBBLICA ITALIANAĀ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2012, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dallāavvocato-OMISSIS-, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Sciuti, n. 55;
contro
UniversitaĢ degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentanteĀ pro tempore, rappresentato e difeso dallāAvvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dellāavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;
per lāannullamento
-del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, comunicato al ricorrente il 30.01.2012 con lettera raccomandata A.R. Prot. -OMISSIS-, spedita il 26.01.2012 e pervenuta al domicilio del ricorrente il 30.01.2012, con il quale venivano approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario presso la FacoltaĢ di Medicina e Chirurgia di Palermo āMED/42 ā Igiene Generale e Applicata ā D.R. n.3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 ā II sessione 2010;
– del Verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice della Valutazione Comparativa, sulla base delle valutazioni collegiali riportate per ciascun candidato, esprimeva i giudizi complessivi comparativi di cui allāallegato āCā e con il quale, terminata la valutazione complessiva, veniva effettuata la votazione nella quale venivano espressi tre voti a favore del Dott.-OMISSIS-e nessuno per gli altri tre candidati, Dott.ri -OMISSIS-.
– dellāallegato āCā al verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice esprimeva i giudizi complessivi comparativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dellāUniversitaĢ degli Studi di Palermo e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente ha esposto:
– di aver partecipato ā unitamente al controinteressato e -OMISSIS-āĀ alla procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. n. 197 del 25.1.2012, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la FacoltaĢ di Medicina e Chirurgia di Palermo -MED/42- Igiene Generale e ApplicataĀ āĀ D.R. n. 3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.1.Ā āĀ 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 ā II sessione 2010;
– che, allāesito della procedura comparativa, era stato dichiarato vincitore del concorso il dott. -OMISSIS-.
Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLI DEL RICORRENTE:Ā āĀ Violazione e falsa applicazione dellāart.4, comma 2, D.P.R. 117/2000;Ā āViolazione dellāart. 8 del bando di concorso -Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1.Ā āĀ Eccesso di potere.Ā āĀ DisparitaĢ di trattamento.Ā āĀ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietaĢ, apparenza della motivazione.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni titoli da parte della Commissione.
2) ILLEGITTIMA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL DOTT. [#OMISSIS#]:
āĀ Violazione e falsa applicazione delāart.4, comma 2, D.P.R. 117/2000;Ā āĀ Violazione dellāart.8 del bando di concorsoĀ āĀ Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1.Ā āĀ Eccesso di potere.Ā āĀ DisparitaĢ di trattamento.Ā āĀ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietaĢ, apparenza della motivazione.
Con tale motivo, il ricorrente lamenta lāillegittima valutazione di alcuni titoli del vincitore.
3) ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI.Ā āĀ Violazione e falsa applicazione dellāart.4, comma 2, D.P.R. 117/2000;Ā āĀ Violazione dellāart.8 del bando di concorsoĀ āViolazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1.Ā āĀ Violazione dellāart. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009 n.89.Ā āĀ Eccesso di potere.Ā āĀ Difetto di motivazione per inesistente, contradittoria, insufficiente, illegittima od apparente motivazione.
Con questo motivo il ricorrente contesta la valutazione comparativa delle pubblicazioni rilevando la violazione dei parametri e criteri di cui allāart. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009, n.89.
Si eĢ costituita in giudizio lāamministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando documentazione.
Si eĢ altresiĢ costituito il controinteressato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dellāudienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documentazione.
Allāudienza del 10 dicembre 2021, presente il difensore di parte ricorrente, la causa eĢ stata posta in decisione.
Il ricorso eĢ infondato e deve essere rigettato.
Occorre necessariamente premettere come nellāambito delle valutazioni comparative in ordine ai concorsi universitari il giudizio finale della Commissione di concorso eĢ frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, delĀ curriculumĀ e dellāattivitaĢ didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736) connotata da ampia discrezionalitaĢ tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1196; Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015.), incompatibile con mere addizioni numeriche o con, non soltanto, l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, percheĢ il giudizio finale della commissione non eĢ frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta lāattivitaĢ del candidato e del suoĀ curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso eĢ infondato giaccheĢ il ricorrente indica un elenco di titoli non valutati dalla Commissione senza spiegarne lāattinenza con il concorso per cui eĢ causa limitandosi a censurare del tutto apoditticamente la scelta della Commissione, senza spiegare, per ogni singolo titolo, la pertinenza e la rilevanza con il settore scientifico relativo alla procedura.
Anche il secondo motivo di ricorso eĢ infondato.
La contestazione dei titoli valutati in favore del controinteressato eĢ perplessa e ipotetica.
Si afferma, infatti, genericamente che:
– lāattivitaĢ didattica integrativa (āseminariā) sia generalmente valutata solo ove attribuisca crediti formativi agli studenti;
– lāomessa indicazione delle ore del modulo svolto presso lāEnte processionale ANTEMAR, mancando dellāindicazione del monte ore, non sarebbe valutabile;
– lāattivitaĢ di collaborazione svolta nel gruppo di ricerca sperimentale āCrescita di neonati uniti conā eĢ indicata in modo generico e, stante la coincidenza temporale con altro incarico presso il Dipartimento di Scienze per la promozione della Salute dellāUniversitaĢ degli Studi di Palermo, eĢ priva di dichiarazioni di incompatibilitaĢ o cumulabilitaĢ di tali titoli;
– la generale non computabilitaĢ dellāattivitaĢ diĀ reviewerĀ non riconosciuta da attestati.
Tutte le predette doglianze, infatti, sono articolate in modo puramente esplorativo e dubitativo dal ricorrente che non indica lo specifico parametro normativo o la regola generalmente accettata dalla accademia violati.
Inoltre, quanto allāattivitaĢ didattica integrativa e lāincarico di servizio assistenziale svolto dal controinteressato, la prospettata incompatibilitaĢ con i regolamenti di Ateneo (non prodotti in giudizio e non conoscibiliĀ aliundeĀ da questo giudice stante il disposto dellāart. 113 c.p.c.) rimane del tutto indimostrata.
Innanzitutto, in base agli stralci dei predetti regolamenti riportati dallo stesso ricorrente, emerge unāimpropria assimilazione del regolamento della scuola di specializzazione con il differente regolamento concernente le borse di studioĀ post lauream.
Il richiamo al regolamento per lāassegnazione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione ai sensi della l. n. 398/1989 (D.R. n. 1104 del 13.12.1999), infatti, non rileva nel caso di specie poicheĢ non afferente alla borsa di studioĀ post laureamĀ semestrale assegnata al controinteressato (secondo la prospettazione dello stesso ricorrente) dal 5 giugno 2009 al 5 dicembre 2009.
Su questāultimo profilo, invece, lo stralcio delle disposizioni del regolamento di Ateneo per lāassegnazione di borse di studioĀ post lauream, portato dal D.R. 2.10.2009, impediva solamente al beneficiario di cumulare altre borse di studio o di stipulare contratti con lāUniversitaĢ di Palermo a qualunque titolo o di instaurare rapporti di lavoro dipendente, ma non impediva lāattivitaĢ libero professionale.
Puramente ipotetica appare la doglianza relativa dallāattestato di partecipazione ad attivitaĢ scientifica con ilĀ Department of Health and Human Service dei Centers for Disease Control and PreventionĀ ā Atlanta USA Agosto 2008.
Dalla lettura dellāattestato, infatti, emerge come il candidato-OMISSIS-abbia partecipato allāattivitaĢ scientifica del Dipartimento non desumendosi, in alcun modo, che tale attivitaĢ si sia limitata e abbia avuto come esclusivo oggetto la una mera discussione delle potenzialitaĢ di una collaborazione, prospettiva, invero, emersa āduranteā la sua permanenza.
Inoltre, a fronte di un giudizio complessivo, come quello che ci occupa, lāeventuale incongruenza sulla durata di tale soggiorno di studio tra quanto indicato nelĀ curriculumĀ (sei giorni) e quanto emergente dallāattestazione (due giorni) non puoĢ inficiare la valutazione globale valutazione della Commissione, giaccheĢ, tra lāaltro, il controinteressato ha evidenziato come lāattestazione in rilievo avesse ad oggetto solo il periodo di affiancamento con il prof. -OMISSIS-e non, invece, lāintera durata dellāesperienza allāestero dichiara nel curriculum.
Anche la mancata produzione dellāattestato originale diĀ fellowship, in mancanza di una specifica contestazione di genuinitaĢ della copia depositata, non costituisce una censura idonea a smentirne lāefficacia probante.
Infine, le contestazioni sulla parziale non pertinenza di tali titoli con il settore scientifico MED/42 poicheĢ tese a censurare, sulla base di un giudizio di mera opinabilitaĢ, le determinazioni della Commissione sono da ritenersi sottratte al sindacato di questo giudice.
Il terzo motivo di ricorso eĢ infondato poicheĢ volto ad una totale e complessiva rivalutazione della procedura comparativa e valutativa tramite la valorizzazione di profili come quello della posizione del nome dellāautore in opere collettive, cui la giurisprudenza prevalente non assegna [#OMISSIS#] dirimente (T.A.R. Sardagna, Cagliari, Sez. I, 7 febbraio 2012, n. 93). Il precedente richiamato dal ricorrente (T.A.R. Torino, Sez. I, 30 giugno 2011, n. 715) non eĢ pertinente poicheĢ nella fattispecie affrontata dalla sentenza, a differenza dal caso che ci occupa, la rilevanza della posizione del nome del candidato nella sequenza degli autori era stata prevista in modo specifico dal bando. Il ricorrente si duole anche della violazione dellāart. 4 del bando in ordine alle valutabilitaĢ di alcune delle pubblicazioni prodotte dal controinteressato.
Il predetto art. 4 prevede testualmente che āSono valutabili ai fini delle presenti procedure le pubblicazioni edite ed i lavori stampati in Italia entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per i quali se stampati in Italia anteriormente al 02.09.2006 si eĢ proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660, che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione, alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l’officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica, oppure se stampati in Italia successivamente al 02.09.2006 si sia proceduto al deposito legale ai sensi della Legge 15.04.2004 n. 106, del D.P.R. n. 252 del 03.05.2006 e del decreto del Ministero per i Beni e le AttivitaĢ Culturali del 28.12.2007. L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l’avvenuto deposito oppure da autocertificazione dei candidati sotto la propria responsabilitaĢā.
Lāart. 1, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati allāuso pubblico), prevede che, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana, sono oggetto di deposito obbligatorio, denominato ādeposito legaleā, āi documenti destinati allāuso pubblico e fruibili mediante la lettura, lāascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusioneā. Lo stesso articolo, al comma 4, dispone che tali documenti āsono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Romaā, noncheĢ presso gli istituti individuati da un apposito regolamento. Lāart. 7 della predetta legge prevede che, in caso di violazione delle sue prescrizioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il citato regolamento eĢ stato emanato con d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
Lāart. 7, comma 1, di tale decreto stabilisce che la consegna degli stampati e dei documenti debba essere eseguita dal soggetto obbligato (lāeditore o il responsabile della pubblicazione) āentro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documentiā, siccheĢ, giaĢ dal tenore letterale emerge lāesistenza di una soluzione di continuitaĢ fra il momento di prima circolazione dellāopera nei confronti del pubblico e il successivo compimento delle attivitaĢ di consegna e deposito.
In ragione del soprarichiamato quadro normativo e dello iato temporale naturalmente esistente tra la diffusione dellāopera e il suo deposito legale eĢ stato osservato come Ā«ai fini della valutabilitaĢ di unāopera a fini concorsuali, occorre fare riferimento al momento della prima distribuzione al pubblico dellāopera stessa e non al completamento degli ulteriori adempimenti sopra indicati. Si eĢ aggiunto che ānon risulterebbe sistematicamente condivisibile unāopzione interpretativa secondo cui lāesistenza o meno di una āpubblicazioneā (con i conseguenti vantaggi per lāautore anche in termini di valutabilitaĢ ai fini concorsuali) risulti demandata allāadempimento di attivitaĢ di fatto sottratte alla sfera di disponibilitaĢ dellāautore e demandate dalle pertinenti disposizioni regolamentari a un diverso soggetto (lāeditore ovvero il responsabile della pubblicazione)āĀ (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5928)» (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011).
Nella fattispecie in esame, inoltre, lāart. 4 del bando di concorso non prevede esplicito divieto di valutare una pubblicazione in mancanza dellāavvenuto deposito legale. Del resto, lo stesso bando ā quando ha inteso attribuire [#OMISSIS#] escludente al mancato rispetto di una determinata prescrizione ā lo ha espressamente previsto (si veda art. 3) (cosiĢ Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011).
Identiche conclusioni possono ribadirsi in ordine alla legittimitaĢ delle pubblicazioniĀ on line, in ogni caso equiparati a quelle āstampaā ai sensi dellāart. 15 della l. n. 59/1997 (cfr. CGARS, sez. giur., 18 febbraio 2016, n. 46) e per le pubblicazioni mancanti di alcuni dei riferimenti previsti dal citato art. 4 del bando.
Inoltre, lāeventuale violazione delle linee guida per Autori previste dalla Rivista āCapsula Eburneaā non puoĢ assurgere a parametro di legittimitaĢ della valutazione scientifica parte della Commissione delle pubblicazioni effettuate su tale rivista dal controinteressato.
Le ulteriori doglianze sulla [#OMISSIS#] e sulla rilevanza scientifica delle pubblicazioni del controinteressato sono volte ad opera una rivisitazione microsettoriale del giudizio globale effettuato dalla Commissione di cui non si prospettano evidenti e manifeste illogicitaĢ.
In conclusione, il ricorso eĢ infondato e va rigettato.
La novitaĢ di alcune delle questioni giuridiche affrontate legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaĢ amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignitaĢ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalitaĢ.
CosiĢ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In caso di diffusione omettere le generalitaĢ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.