N. 00188/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2016, proposto da:Â
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Hofer e [#OMISSIS#] De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio di questâultimo, in Bolzano, Piazza Mazzini, n. 49;Â
contro
Libera UniversitĂ di Bolzano, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Via [#OMISSIS#] Duca d’Aosta, n. 100;Â
per l’annullamento
previa sospensione dellâefficacia
a) del verbale del 15/12/2015 (doc.5) con il quale la UNIBZ contestava alla ricorrente di aver copiato e/o di plagio durante la prova scritta di âcontabilitĂ â applicando la sanzione di cui allâart. 5 del regolamento;
b) del provvedimento dd. 21/12/2015 (doc.7) con il quale la commissione dâesame confermava lâipotesi di plagio e/o copiatura confermando la sanzione di cui allâart. 5 del regolamento;
c) di ogni altro provvedimento applicativo della sanzione formato e formando notificato e notificando compresa quindi la mail di cui al (doc. 2) a firma della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale viene confermata la sanzione di cui allâart. 5 del regolamento ove viene precisato che lâesame di âcontabilitĂ pubblicaâ potrĂ essere sostenuto dalla ricorrente a partire dal 23/12/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera UniversitĂ di Bolzano;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori M. De Pascalis per la ricorrente e C. Baur per la Libera UniversitĂ di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, studentessa alla FacoltĂ di Economia della Libera UniversitĂ di Bolzano, impugna con il presente ricorso il verbale del 15.12.2015, con il quale la commissione dâesame, constatato che lâelaborato della ricorrente medesima era identico, sia nella forma sia per le inesattezze, a quello di unâaltra studentessa, -OMISSIS-, in relazione alla trattazione della prima domanda a risposta libera sul Documento di economia e finanza e sulla legge di stabilitĂ , contestava alle due esaminande il plagio e la copiatura, ai fini dellâapplicazione della sanzione prevista dallâart. 5 del regolamento degli esami di profitto presso la nominata UniversitĂ . Impugna altresĂŹ il provvedimento del 21.12.2015 con il quale la commissione dâesame respingeva il ricorso in opposizione al nominato verbale, confermando la sussistenza del plagio e/o della copiatura nonchĂŠ la mail a firma della sig.ra -OMISSIS- Baur, con cui veniva confermata la sanzione di cui allâart. 5 del regolamento e precisato che per lâeffetto lâesame di contabilitĂ pubblica avrebbe potuto essere sostenuto dalla studentessa solamente a partire dal 23.12.2016.
Occorre riportare i fatti rilevanti per la decisione della lite.
La ricorrente, nellâambito del suo corso universitario, sosteneva in data 14.12.2015 lâesame di âcontabilitĂ pubblicaâ.
Lâesame era articolato su un test a scelta multipla composto da dieci quesiti, e su due domande a forma libera, la prima sul Documento di economia e finanza e sulla legge di stabilitĂ e la seconda su ruolo e funzioni della Corte dei Conti.
Allâatto della valutazione degli elaborati la commissione, riunitasi al termine dellâesame, si avvedeva del fatto che due di essi, ossia quello dellâodierna ricorrente e quello della signora -OMISSIS-, erano identici, nella forma e nelle inesattezze (doc. 7 dellâAmministrazione resistente), in relazione alla trattazione della prima delle due domande a risposta libera, ossia quella sul DEF e la legge di stabilitĂ ; contestava pertanto alle due studentesse il plagio e la copiatura ai fini dellâapplicazione della sanzione prevista dallâart. 5 del regolamento degli esami di profitto presso la LiberĂ Â UniversitĂ di Bolzano (doc. 3 dellâAmministrazione resistente).
La nominata norma regolamentare prevede che lo studente che si rendesse responsabile âdi plagio o di altra forma di copiatura da lavoro altrui durante esercitazioni, compiti a casa o altre prove valide ai fini del computo del voto finale dellâesame, nonchĂŠ (a) chi concorresse nellâillecito o lo tentasseâ, non possa âsostenere lo stesso esame presso la LUB o presso altre UniversitĂ a partire dalla sessione dâesame in cui gli è stata contestata lâinfrazione fino alla scadenza della sessione dâesame corrispondente dellâanno successivo. Inoltre lo studente non potrĂ sostenere alcun esame di profitto nella sessione dâesame successiva.â (doc. 3 dellâAmministrazione resistente).
La sanzione veniva comunicata alla ricorrente con mail della signora -OMISSIS- -OMISSIS- datata 15.12.2015. Quella stessa sera la ricorrente reagiva presentando via e-mail ricorso in opposizione alla commissione medesima, in cui sosteneva non trattarsi di un caso di plagio nĂŠ di copiatura, essendosi le studentesse coinvolte nella vicenda limitate a studiare sul medesimo materiale didattico che circola tra gli studenti ed avendolo entrambe assimilato a memoria e quindi riprodotto in sede dâesame, per ovviare ai problemi linguistici determinati dal fatto che la lingua dâesame non era la loro madrelingua. La ricorrente accludeva al ricorso il testo didattico che asseriva di avere mandato a memoria per sostenere la prova dâesame e chiedeva âuna onesta correzione del compito e la riabilitazioneâ della sua âreputazioneâ (docc. 6 e 3 della ricorrente).
La commissione in data 21.12.2015 respingeva il ricorso deducendo che la risposta della ricorrente alla prima domanda a risposta libera era identica a quella dellâaltra esaminanda, -OMISSIS-, come pure al testo di autore ignoto e che, anche a volere ammettere che la risposta alla domanda fosse stata imparata a memoria e dunque non copiata dalla collega o direttamente dal testo di studio, la presentazione di un lavoro altrui come proprio era comunque da considerarsi plagio (doc. 6 dellâAmministrazione resistente).
Avverso il verbale della commissione dâesame dd. 15.12.2015 e il provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione contro esso rivolto, la ricorrente propone ora ricorso giurisdizionale, in cui non è rinvenibile lâusuale rubricazione dei motivi di impugnazione, comunque desumibili con sufficiente chiarezza dal gravame medesimo, e conclude chiedendo che i provvedimenti impugnati vengano annullati e alla commissione dâesame ordinato âdi provvedere alla valutazione dellâesame scritto della ricorrente tenuto conto di tutte le risposte effettuate e tenuto conto delle valutazioni degli altri elaborati giudicati sufficienti dalla commissione dei quali si è richiesto il depositoâ. In via istruttoria la ricorrente chiede che il Tribunale ordini allâUniversitĂ di depositare âtutti gli elaborati degli altri partecipanti allâesame di contabilitĂ pubblica effettuato in data 14.12.2015â cosĂŹ come âi temi, giudicati sufficienti, relativi alle tre precedenti sessioni di esame e pertanto delle sessioni di esame relative al 2014 e 2015 sempre con riferimento alla materia di contabilitĂ pubblicaâ. Propone infine istanza cautelare con cui chiede la sospensione dellâefficacia degli atti impugnati.
Lâintimata Libera UniversitĂ di Bolzano, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 19.2.2016 in vista dellâudienza camerale deputata alla trattazione dellâistanza cautelare, svolte le proprie difese in fatto e diritto e ritenuto il ricorso inammissibile ed infondato, chiede la definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dellâart. 60 cod. proc. amm., ricorrendone i presupposti; evidenzia lâinammissibilitĂ sia delle sopra riportate istanze istruttorie sia della domanda intesa ad ottenere che il Tribunale ordini alla commissione dâesame di provvedere alla valutazione dellâelaborato della ricorrente, tenuto conto delle valutazioni degli altri elaborati giudicati sufficienti, e si oppone infine alla concessione della richiesta misura cautelare.
Allâudienza in camera di consiglio del 23.2.2016, su concorde istanza delle parti, la Presidente ha rinviato la trattazione dellâistanza cautelare allâudienza di merito, fissata per il 25.5.2016, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio evidenza innanzi tutto che la definizione del merito della controversia fa venire meno lâesigenza cautelare prospettata dalla ricorrente, sicchĂŠ è superflua una pronuncia sulla relativa istanza.
Non sono inoltre meritevoli dâaccoglimento le istanze istruttorie della ricorrente in ordine allâesibizione di tutti gli elaborati degli altri partecipanti allâesame del cui esito per la ricorrente medesima in questa sede si discute, come anche dei temi giudicati sufficienti relativi alle precedenti sessioni dâesame con riferimento alla medesima materia, poichĂŠ palesemente inconferenti rispetto allâoggetto della controversia.
Nel merito il ricorso è infondato.
Sostiene la ricorrente che il suo elaborato non sarebbe frutto nĂŠ di copiatura nĂŠ di plagio. Ella si sarebbe limitata a imparare a memoria e a riprodurre in sede dâesame un testo di studio circolante tra gli studenti, per ovviare ai problemi linguistici determinati dal tecnicismo della materia dâesame, da affrontare in una lingua diversa dalla propria. Precisa la ricorrente di non essere stata sorpresa a copiare da altri o da un testo durante la prova dâesame. Evidenzia in proposito che gli studenti presenti in aula erano solo 6 e che pertanto la ristretta platea degli esaminandi era sotto stretto controllo da parte della commissione, cui non sarebbe potuta sfuggire unâattivitĂ di copiatura. Peraltro la contestazione di copiatura e/o plagio riguarda una sola parte delle tre in cui era divisa la prova dâesame, dovendosi da ciò trarre la conseguenza che nessuna copiatura vâè stata, considerato che semmai, sarebbero state copiate anche le altre parti della prova, soprattutto quella a scelta multipla, dove invece gli elaborati delle studentesse coinvolte nella vicenda si presentano differenti. NĂŠ può considerarsi ricorrere lâipotesi di plagio, posto che il testo mnemonicamente riprodotto in sede dâesame non è riconducibile ad alcun autore nĂŠ è stato pubblicato. Erroneo sarebbe il richiamo della commissione dâesame, in sede di rigetto del ricorso in opposizione, alla norma sul reato di âfalsa attribuzione di lavoro altruiâ di cui alla L. n. 475/1925, non essendo tale condotta prevista dellâart. 5 del regolamento per gli esami di profitto presso lâUniversitĂ di Bolzano come ipotesi sanzionatoria. Infine, ritiene la ricorrente, che, in applicazione del citato art. 5 del regolamento, il suo elaborato avrebbe comunque dovuto essere valutato, posto che la menzionata norma prevede che solo nel caso in cui lo studente sia sorpreso a copiare, lâelaborato debba essere consegnato senza che esso possa essere valutato, con applicazione della sanzione di cui al comma 1 della norma medesima. Nella diversa ipotesi in cui lo studente non è colto sul fatto, la sua responsabilitĂ per essere incorso in un plagio o in unâaltra forma di copiatura da lavoro altrui, è bensĂŹ sottoposta alla medesima sanzione di cui al comma 1, ma, non essendo previsto che lâelaborato non possa essere valutato, esso va soggetto a valutazione.
Tutte le dedotte argomentazioni sono prive di pregnanza.
Conviene partire dallâesegesi del testo della norma che ha trovato applicazione nei provvedimenti contestati.
Recita lâart. 5, rubricato âtruffaâ, del regolamento degli esami di profitto presso la FacoltĂ di economia, Libera UniversitĂ di Bolzano (doc. 3 dellâAmministrazione resistente): âLa commissione dâesame è responsabile della vigilanza durante lâesame. Chi verrĂ sorpreso a copiare o manovrare con lâinganno lâandamento della prova dovrĂ consegnare lâesame senza che questâultimo possa essere valutato. Lo studente non potrĂ sostenere lo stesso esame presso la Libera UniversitĂ di Bolzano o presso altre UniversitĂ a partire dalla sessione dâesame in cui gli è stata contestata lâinfrazione fino alla scadenza della sessione dâesame corrispondente dellâanno successivo. Inoltre lo studente non potrĂ sostenere alcun esame di profitto nella sessione dâesame successiva.
La stessa sanzione sarĂ applicata a chi si rendesse responsabile di plagio o di altra forma di copiatura da lavoro altrui durante le esercitazioni, compiti a casa o altre prove valide ai fini del computo del voto finale dellâesame, nonchĂŠ a chi concorresse nellâillecito o lo tentasse.
Lâapplicazione della sanzione è di competenza della commissione dâesame.â
Segue un ultimo comma sui mezzi di ricorso, che non rileva ai fini della decisione.
Posto che evidente scopo dellâesame è lâaccertamento della preparazione dellâesaminando, la ratio dellâart. 5 è indubbiamente quella di presidiare a tale scopo scoraggiando, attraverso la previsione della rigorosa sanzione indicata nel terzo e quarto periodo del primo comma, tutte quelle condotte, idonee ad alterare lâandamento della prova e dunque la valutazione della preparazione dello studente, cui la prova dâesame è deputata. La norma sanzionatoria pone dunque lâaccento sulla consapevole alterazione del percorso dâesame piĂš che sulle specifiche forme in cui detta condotta si articola, le quali, infatti, sono considerate dal regolamento equivalenti sul piano del disvalore, tanto che la sanzione individuata è la stessa per tutte, che si tratti di âcopiatura o altra manovra con lâingannoâ, in caso di flagranza, oppure di âplagio o altra forma di copiatura da testo altruiâ, nel caso di riscontro ex post della condotta illecita.
Del resto, nellâeconomia del testo normativo, la copiatura è chiaramente configurata, per lâipotesi di flagranza, come specie nellâambito del genusâmanovrare con lâingannoâ, consistendo essa in una particolare azione ingannatoria, attraverso cui la prova viene appunto manovrata; mentre per quanto riguarda lâipotesi in cui la commissione dâesame non si avvede della condotta illecita, desumendo invece dagli elaborati dâesame lâavvenuto âplagioâ o lâintercorsa âaltra forma di copiatura da lavoro altruiâ, la locuzione âo di altra forma di copiatura da lavoro altruiâ collocata dopo il termine âplagioâ e collegata ad esso dalla congiunzione disgiuntiva âoâ, allude chiaramente alla qualificazione del plagio come particolare forma di copiatura da testo altrui, idonea, assieme a tutte le âaltreâ a integrare la condotta rilevante ai fini della sanzione.
Sintetizzando, alla luce della ratio del testo normativo, lâazione di plagiare, o piĂš generalmente di copiare in qualunque forma da testi altrui, o ancora di manovrare con lâinganno, non sono che le semplici declinazioni di un unico tipo di condotta rilevante ai fini della sanzione: quella di alterare con lâinganno lâandamento della prova, presentando come genuino lâelaborato che invece non lo è, rendendolo inidoneo a rappresentare la preparazione dello studente che la prova dâesame è deputata ad accertare.
Pertanto, in sede di contestazione della condotta illecita e applicazione della sanzione non assume rilevanza il fatto che la commissione dâesame qualifichi lâazione illecita secondo una particolare delle forme in cui essa può estrinsecarsi, quanto il fatto che la commissione medesima renda chiara, rigorosa e riscontrabile ragione della sussistenza della condotta illecita posta in atto dallâesaminando per alterare lâandamento della prova.
Proseguendo nella disamina del testo normativo va poi rilevato che esso si preoccupa di distinguere lâipotesi in cui lo studente viene colto sul fatto, da quella in cui la condotta di alterazione della prova dâesame emerge solo successivamente, precisando, per il solo primo caso, che lo studente sorpreso ad alterare lâandamento della prova deve consegnare lâelaborato che non verrĂ valutato.
La ragione della precisazione sulla non valutabilitĂ dellâelaborato per il solo caso della flagranza va individuata nello scopo perseguito dal regolamento. Esso è inteso a sanzionare la condotta preordinata allâalterazione dellâandamento della prova dâesame in quanto tale, a prescindere dal fatto che essa abbia o meno conseguito concretamente lo scopo. Per tale ragione viene prevista unâidentica sanzione per lâipotesi di flagranza – nella quale il responsabile viene colto sul fatto, ma ben potrebbe non avere ancora fatto in tempo, perchĂŠ tempestivamente interrotto dalla vigilanza, a incidere concretamente sullâelaborato, perciò genuino e dunque di per sĂŠ idoneo a rappresentare la preparazione dello studente â e per lâipotesi in cui la condotta illecita viene invece desunta ex post proprio dallâavvenuta contaminazione della prova, accertata in sede di valutazione degli elaborati.
Pur identiche nel disvalore, le due ipotesi si distinguono per il momento in cui viene accertata la condotta illecita: nel mentre che essa si svolge in sede di esame, oppure ex post, poichĂŠ verosimilmente desunta dagli elaborati dâesame, ponendosi in questâultimo caso un problema probatorio. La prima ipotesi, richiede, rispetto alla seconda, una precisazione in ordine alla sorte dellâelaborato dâesame, il quale ben potrebbe nel caso concreto essere rimasto preservato dalla condotta medesima, in quanto interrotta prima, e essere perciò rappresentativo della preparazione dello studente e dunque, in astratto, valutabile. Per tale caso la norma allâesame ha espressamente previsto la non valutabilitĂ Â tout court dellâelaborato, proprio perchĂŠ la prevista sanzione è volta a perseguire la condotta di manovrare con lâinganno la prova dâesame a prescindere dal fatto che essa si sia o meno concretizzata nellâalterazione della genuinitĂ dellâelaborato.
Identica precisazione espressa in ordine alla non valutabilitĂ dellâelaborato non è allâevidenza necessaria ed anzi sarebbe addirittura impropria – perciò è omessa dalla norma – in relazione allâipotesi in cui la condotta illecita sia desunta ex post dallâavvenuta alterazione del compito. In tal caso, infatti, da un lato il riscontro della condotta illecita emerge proprio in sede di valutazione dellâelaborato, dallâaltro, posto che esso, proprio perchĂŠ ritenuto alterato in quanto frutto di âplagio o altra forma di copiatura da testo altruiâ, è, in virtĂš di tale circostanza, intrinsecamente inidoneo a rappresentare la preparazione dello studente ed è dunque non valutabile.
Dallâevidenziata ragione per la quale la norma allâesame prevede espressamente la non valutabilitĂ del compito per il solo caso di flagranza, discende lâerroneitĂ dellâinterpretazione della norma prospettata dalla ricorrente, secondo la quale la mancata previsione, al di fuori dellâipotesi di flagranza, della non valutabilitĂ Â tout court dellâelaborato ritenuto inficiato da azioni di copiatura o plagio, assumerebbe il significato di imporre alla commissione dâesame lâobbligo di valutare le parti genuine.
Ma lâargomento tranchant da opporre alla tesi della ricorrente è da rinvenirsi nel fatto che la sanzione consistente nella ripetizione dello stesso esame dopo un determinato lasso di tempo, prevista dallâart. 5 del regolamento, è la stessa sia per lâipotesi dâillecito colto in flagranza sia per il caso in cui la responsabilitĂ dellâinfrazione sia accertata solo in un momento successivo.
Se, infatti, lâesame va comunque ripetuto anche in questo secondo caso, tale essendo la sanzione per esso prevista, va da sĂŠ che la lettura della norma proposta dalla ricorrente è priva di senso logico, poichĂŠ la valutazione delle parti genuine del compito solo parzialmente frutto di plagio o altra forma di copiatura non sarebbe di alcuna utilitĂ per lâesaminando, visto che deve comunque, per previsione sanzionatoria, ripetere lâesame.
Da ultimo va sottolineato che la lettura della norma offerta dalla ricorrente pone un problema di insanabile conflitto con il principio costituzionale di uguaglianza, non essendo rinvenibile alcuna ragione giustificativa per il diverso trattamento cui sarebbe assoggettata, secondo la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, la medesima azione di alterazione della prova dâesame, per il solo fatto di essere stata accertata ex post piuttosto che colta nel suo divenire.
Ebbene, è noto il principio per cui, a fronte della pluralitĂ di possibili interpretazioni di un medesimo testo normativo, va dato ingresso a quella secondo cui la norma assume un senso che sia altresĂŹ compatibile con i principi fondamentali che informano lâordinamento giuridico.
Per le ragioni esposte, dunque può essere ritenuta risolta in senso negativo la questione posta dalla ricorrente circa lâobbligo che sarebbe gravato sulla commissione dâesame di valutare comunque il suo elaborato nelle parti genuine.
Da ultimo, con riguardo allâinterpretazione della norma allâesame, va affrontato il tema, pure sollevato dalla ricorrente, sul significato da attribuire al termine âplagioâ, considerato in sĂŠ e in rapporto allâaltra locuzione che figura nel testo normativo âo altra forma di copiatura da testo altruiâ.
Ritiene la ricorrente che al termine âplagioâ contenuto nellâart. 5 del regolamento sia da attribuirsi il significato che esso assume nellâart. 171 della L. n. 633/1941 (âProtezione del diritto dâautore e di altri diritti connessi al suo esercizioâ â âdifese e sanzioni penaliâ), per cui elemento imprescindibile per il concretizzarsi della fattispecie è la riproduzione di un testo riferibile a un autore. Nel caso allâesame, essendo il testo riprodotto dalla ricorrente non attribuibile ad un autore, non ricorrerebbe unâipotesi di plagio.
Sul punto il Collegio osserva che âratioâ dellâart. 5 del regolamento, come ampiamente visto, non è la protezione del diritto dâautore, missione, questâultima, attribuita proprio allâart. 171 della L. n. 633/1941 richiamato dalla ricorrente, bensĂŹ quella assai diversa, di garantire la genuinitĂ dellâelaborato che devâessere esaminato dalla commissione incaricata della valutazione finalizzata allâaccertamento del possesso, da parte dellâesaminando, delle capacitĂ e delle competenze, in sintesi, della preparazione necessaria al superamento della prova.
Se tale è lâindubbia ratio sottesa alla norma sanzionatoria di cui si controverte, è agevole inferirne che il termine âplagioâ, che ivi figura, non presuppone la riferibilitĂ a un determinato âautoreâ del testo certamente dâaltri, illecitamente riprodotto come proprio in sede di esame. Esso rimanda, piuttosto, proprio a quella fattispecie, rubricata nella L. n. 475/1925 come ârepressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignitĂ pubblicheâ, ad avviso del Collegio correttamente richiamata dalla commissione dâesame in sede di rigetto del ricorso gerarchico, per illustrare alla ricorrente la portata del termine âplagioâ contenuta nellâart. 5 del regolamento.
Il TAR Potenza, con la pronuncia n. 205/2016, citata dallâAmministrazione resistente, ha del resto proprio qualificato come âplagioâ lâipotesi di cui allâart. 1 della legge da ultimo citata: âperchĂŠ in una procedura concorsuale risulti commesso da un candidato il reato di plagio ex art. 1, l. 19 aprile 1925 n. 475âŚâ.
PoichĂŠ dunque, per le dette ragioni, ad attagliarsi allâart. 5 del regolamento, è la fattispecie da ultimo citata e non quella di cui alla L. n. 633/1941 sulla protezione del diritto dâautore, non resta che concludere che, ai fini del âplagioâ di cui al regolamento, non è necessaria lâattribuibilitĂ del testo altrui, riprodotto e proposto dallâesaminando come proprio, ad un preciso âautoreâ, essendo sufficiente che si tratti di un testo dâaltri, ossia di persona diversa dallâesaminando.
Tale interpretazione è poi suffragata dallo stesso dato testuale dellâart. 5 del regolamento, laddove la locuzione âo altra forma âŚ.â attrae il âplagioâ nellâorbita della âcopiatura da lavoro altruiâ, quale sua particolare âformaâ cui si aggiungono, con una clausola di chiusura, tutte le âaltreâ possibili.
Concludendo dunque, in punto dâinterpretazione normativa, che integrano la condotta di alterazione della genuinitĂ della prova dâesame, sanzionata come tale dallâart. 5 del regolamento, tutte quelle forme di riproduzione di testi altrui, spacciati come propri dallâesaminando, tra esse compreso il plagio nellâaccezione che si è giustappunto chiarita, indifferente essendo che detta riproduzione avvenga con riguardo al testo di altri esaminandi oppure di terzi e, in questâultimo caso sulla base di appunti o supporti intrufolati in aula oppure della âmemoriaâ (come nel caso della giustificazione addotta dalla ricorrente), non resta che accertare, in punto di fatto, se la condotta contestata dalla commissione dâesame alla ricorrente medesima sia o meno legittimamente sussumibile nella fattispecie indicata nellâart. 5 del regolamento e dunque in base ad esso sanzionabile.
In proposito costituisce punto fermo e incontestato tra le parti che i due testi redatti in sede dâesame dallâodierna ricorrente e dalla collega, sono del tutto identici (salvo per 4 righe â di scarso o nullo rilievo). Si tratta di un testo di notevole lunghezza e di una certa complessitĂ tecnico – terminologica e comprende una parte sostanziale dellâintera prova (docc. 4 e 4a di parte ricorrente). Ă altresĂŹ incontestato che esso corrisponde integralmente (con lâesclusione delle quattro righe giĂ sopra evidenziate, assenti nellâelaborato della ricorrente) a un testo di terzi, che le studentesse coinvolte nella vicenda, in sede di ricorso in opposizione, hanno spontaneamente indicato come fonte alla commissione dâesame. Dallâesame dei tre testi che vengono in rilievo risulta che essi sono praticamente identici, non solo nella struttura del pensiero e dei contenuti, ma nella forma linguistica, ossia, nelle frasi, nelle parole, nella punteggiatura, nellâintercalare, addirittura negli errori e nelle inesattezze linguistiche.
Ă dunque certo, emergendo dalle prove dâesame, che le studentesse sanzionate con i provvedimenti al vaglio di questo giudice hanno riprodotto in modo pedissequo e fedele, proponendolo come proprio, un testo dâaltri, non ammesso in sede dâesame, compromettendo in tal modo la genuinitĂ degli elaborati, rendendoli inidonei a rappresentare le capacitĂ , le competenze e in generale la preparazione acquisita, alla cui verifica era deputato lâesame, che per effetto della condotta posta in atto dalle studentesse è stato indubbiamente alterato e reso inidoneo allo scopo suo proprio, che non consiste, allâevidenza, nellâaccertare le doti mnemoniche dei candidati.
Tanto è sufficiente a integrare la condotta sanzionata dallâart. 5 del regolamento, indifferente essendo, ai fini dellâesito sanzionatorio, se tale riproduzione è avvenuta su base mnemonica oppure per effetto di trascrizione da un testo trafugato in aula dâesame o da copiatura dalla collega.
Per mera completezza va aggiunto come questo Collegio non possa che condividere le perplessitĂ della commissione (âanche ammesso che lei abbia imparato a memoria ben due pagine del testo pdf di autore ignotoâŚâ â doc. 7 di parte ricorrente) riguardo alla scusa, peraltro â come visto – inidonea a eludere lâillecito, addotta dalle studentesse in sede di ricorso gerarchico, secondo cui la riproduzione del testo altrui sarebbe avvenuta su base mnemonica.
Basti sul punto osservare che lo sforzo mnemonico per ovviare a un problema linguistico non si può ragionevolmente spingere sino alla registrazione a mente delle parti accessorie del testo, inutili alla riproduzione dei concetti rilevanti ai fini dellâesame, soprattutto ove si consideri che il testo in questione è lungo e difficile e che il materiale didattico da assimilare âa memoriaâ per lâesame era senza dubbio ben piĂš ampio del testo in questione.
Ebbene, gli elaborati delle studentesse sono identici tra loro e con il testo altrui sino nei piĂš minimi particolari di dette parti accessorie del discorso, riprodotte da entrambe con estrema cura. Si tratta delle forme dâintercalare, delle inesattezze linguistiche, della punteggiaturaâŚ
Ă pertanto decisamente inverosimile, oltre che irrilevante per le sopra dette ragioni attinenti lâinterpretazione della norma sanzionatoria applicata al caso allâesame, la giustificazione che le studentesse hanno tentato di offrire alla commissione esaminatrice prima e ora a questo Tribunale.
NĂŠ a scalfire tale convinzione, tratta dagli indizi precisi, gravi e concordanti desunti dalla documentazione in atti versata e rapportati alla comune esperienza, concorre lâaffermazione della difesa della ricorrente, secondo cui il fatto che i membri della commissione, pur essendo solo sei gli esaminandi, non si siano avveduti, in sede dâesame, che le studentesse stavano copiando, nonchĂŠ lâulteriore circostanza che gli elaborati delle studentesse coinvolte sono per le altre due parti differenti, sarebbero chiara prova del fatto che le medesime non avevano âcopiatoâ, intendendo tale termine nellâaccezione di trascrizione da un testo a disposizione.
Infatti, a tali rilievi si può opporre con pari grado di verosimiglianza lâosservazione che i membri di commissione, confidando nella correttezza degli esaminandi, o nellâeffetto deterrente che lâindubbia facilitĂ del controllo per lo scarso numero di concorrenti poteva esercitare sui medesimi, non si sono dati particolare cura di esercitare un controllo visivo sugli studenti in sede di redazione degli elaborati e che per tale ragione sia sfuggita lâattivitĂ di âcopiaturaâ. In altri termini, la circostanza che la commissione dâesame non si sia avveduta della copiatura in atto non significa che essa non sia avvenuta. Per altro verso, la differenza degli elaborati contestati per le altre due parti dellâesame non esclude in alcun modo che la terza ponderosa parte non possa essere stata copiata.
E dunque, al di lĂ dellâassorbente rilievo che lâargomento della riproduzione mnemonica addotto dalle studentesse in sede di ricorso in opposizione e fortemente rimarcato nellâaula di questo Tribunale, è irrilevante poichĂŠ, anche ove veritiero, sarebbe comunque inidoneo a destituire di fondamento la contestazione di plagio, nellâaccezione, sopra evidenziata, che il concetto assume nella norma sanzionatoria del regolamento, il Collegio non può esimersi dallâosservare come ben piĂš nutriti siano comunque gli elementi di prova che depongono per lâavvenuta copiatura da un testo disponibile in sede dâesame, piuttosto che quelli offerti dalla ricorrente a suffragio della tesi della riproduzione a memoria e che dunque sia da considerarsi provata lâavvenuta trascrizione da un testo dâaltri a portata visiva durante lâesame.
Per le ragioni sin qui svolte non resta che concludere come i provvedimenti gravati resistano, sia in punto di fatto che di diritto, a tutte le censure di parte ricorrente, avendo la commissione dâesame fatto corretta applicazione della sanzione di cui allâart. 5 del regolamento degli esami di profitto della Libera UniversitĂ di Bolzano, attesa lâevidente violazione da parte della ricorrente del dovere di non alterare, con manovre ingannatorie, le prove dâesame.
Il ricorso è di conseguenza infondato e va pertanto rigettato.
Le spese, come liquidate nel dispositivo seguire, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente a rifondere alla Libera UniversitĂ di Bolzano le spese di lite che liquida in ⏠3.000,00.- (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Ritenuto che sussistano i