Il carattere elastico ed indeterminato di un criterio âaggiuntivo” previsto dalla commissione esaminatrice (nella specie, avente riguardo alla ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e dellâarco temporale dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati), non può concorrere alla cd. profilazione, cioè lâindividuazione ex ante del profilo del candidato ideale in termini cosĂŹ specifici e dettagliati, da configurare giĂ prima della procedura selettiva il vincitore di essa.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 20 marzo 2019, n. 348
Procedura concorsuale posto Professore I fascia-Commissione esaminatrice-Criteri-Profilazione candidato
N. 00348/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2017, proposto dal prof.Â
[#OMISSIS#] Formentin, rappresentato e difeso dallâavv. [#OMISSIS#] Mazzonetto e con domicilio stabilito presso lâindirizzo di âP.E.C.â indicato nellâatto introduttivo del giudizioÂ
contro
UniversitĂ degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di âP.E.C.â indicati nellâatto di costituzione in giudizio
nei confronti
prof. [#OMISSIS#] Bozzola, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Furlan e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di âP.E.C.â indicati nellâatto di costituzione in giudizioÂ
prof. [#OMISSIS#] Afribo, non costituito in giudizio
per lâannullamento,
previa sospensione dellâefficacia,
– del decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Padova rep. n. 1491/2017, prot. n. 159022 del 9 maggio 2017, recante approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con decreto n. 2321 del 26 settembre 2016 per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana), dai quali risulta vincitore il prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
– del verbale di concorso n. 1 del 10 marzo 2017, nella parte in cui la Commissione ha introdotto il criterio di valutazione denominato âampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioniâ;
– dei verbali di concorso n. 2 del 10 marzo 2017, n. 3 del 10 aprile 2017 e n. 4 dellâ11 aprile 2017;
– di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dellâesecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti il controricorso e i documenti dellâUniversitĂ degli Studi di Padova;
Visto lâatto di costituzione in giudizio del prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
Vista la memoria difensiva del prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
Vista la replica del ricorrente;
Vista lâordinanza n. 417/2017 del 7 settembre 2017, con cui è stata respinta lâistanza cautelare;
Viste le memorie conclusive e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nellâudienza pubblica del 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il prof. [#OMISSIS#] Formentin ha impugnato â unitamente ai verbali della Commissione di concorso â il decreto del Rettore dellâUniversitĂ degli Studi di Padova rep. n. 1491/2017, prot. n. 159022 del 9 maggio 2017, di approvazione degli atti della procedura selettiva indetta nel 2016 per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana), domandandone lâannullamento, previa sospensione dellâesecuzione.
In particolare, lâesponente lamenta che la procedura selettiva in questione, a cui hanno partecipato n. 3 candidati (lo stesso ricorrente, il prof. [#OMISSIS#] Afribo e il prof. [#OMISSIS#] Bozzola) e che si è conclusa con lâindividuazione (a maggioranza) del prof. Bozzola quale vincitore, sarebbe affetta da molteplici illegittimitĂ . A tale scopo, con il ricorso in epigrafe ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dellâart. 18, comma 1, della l. n. 240/2010 e degli artt. 8 e 9 del bando di gara, nonchĂŠ degli artt. 3, comma 2, lett. e), e 5, comma 3, lett. b), del regolamento di cui al decreto rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016, poichĂŠ la Commissione avrebbe privilegiato un criterio (quello dellâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nella pubblicazione) che costituirebbe unâillegittima aggiunta operata dalla Commissione stessa ai criteri indicati dal bando, avendo anzi esso sostituito il criterio di cui allâart. 9, terzo comma, lett. d), del bando, incentrato sulla determinazione dellâapporto individuale del candidato in caso di lavori collettivi;
2) ulteriore violazione e falsa applicazione dellâart. 18 della l. n. 240/2010, degli artt. 3, comma 2, lett. e), e 5, comma 3, lett. b), del regolamento di cui al decreto rettorale n. 2585/2016 e degli artt. 8 e 9 del bando di gara, eccesso di potere per sviamento, falsa rappresentazione della realtĂ e difetto di motivazione, giacchĂŠ la Commissione, introducendo il criterio elastico e indeterminato dellâampiezza degli interessi scientifici, avrebbe individuato ex ante il profilo del candidato ideale (âprofilazioneâ) in contrasto con il dettato della cd. Legge [#OMISSIS#]. Essa, inoltre, avrebbe applicato alla produzione scientifica dei candidati solo detto criterio, per di piĂš interpretato arbitrariamente, in modo da favorire il candidato domestico;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione dellâart. 18 della l. n. 240/2010, nonchĂŠ eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria e illogica, difetto dei presupposti, disparitĂ di trattamento, in quanto il criterio aggiunto relativo allâampiezza degli interessi scientifici sarebbe stato applicato in modo arbitrario, trascurando che la produzione scientifica del prof. Bozzola riguarderebbe il periodo dal XVI al XX secolo e solo in minima parte il Medioevo. Inoltre, la stessa Commissione avrebbe riconosciuto che nel lavoro del prof. Bozzola prevale lâapproccio stilistico-metrico, il che smentirebbe che la sua produzione si distingua per la âvarietĂ delle metodologie dâindagineâ. NĂŠ si capirebbero le ragioni per cui la produzione del ricorrente è stata penalizzata sotto il profilo dellâestensione degli interessi scientifici, dal XII al XIV secolo e, quindi, complementare a quella del vincitore. Peraltro, qualora il prof. Formentin avesse avuto conoscenza del criterio âaggiuntoâ, avrebbe potuto scegliere diversamente le pubblicazioni, inserendo titoli di taglio moderno e contemporaneo;
4) violazione e falsa applicazione dellâart. 9 del bando, poichĂŠ la Commissione avrebbe trascurato le funzioni svolte dal ricorrente quale coordinatore di un progetto âPRINâ e responsabile scientifico di altri due progetti âPRINâ, nonchĂŠ la sua cooptazione in quattro Accademie (compresa la Crusca), di cui tre nazionali.
Si è costituita in giudizio lâUniversitĂ degli Studi di Padova, depositando memoria con cui ha eccepito la tardivitĂ delle censure, in quanto riferite alla declinazione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato in data 14 marzo 2017. Nel merito, ha poi eccepito lâinfondatezza del ricorso.
Si è costituito in giudizio, altresĂŹ, il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Bozzola, depositando memoria ed eccependo lâinammissibilitĂ e lâinfondatezza delle censure del ricorrente.
Il prof. Formentin ha replicato con memoria.
Con ordinanza n. 417/2017 del 7 settembre 2017 il Tribunale ha respinto lâistanza cautelare, in virtĂš dellâassenza, ad un primo esame, sia del fumus [#OMISSIS#] juris, sia del periculum in mora.
In vista dellâudienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
Allâudienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione â unitamente ai verbali della Commissione â il decreto del Rettore dellâUniversitĂ di Padova del 9 maggio 2017 che ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari â settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana), allâesito della quale è risultato vincitore il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Bozzola.
In via preliminare, va analizzata lâeccezione di [#OMISSIS#] formulata dalla difesa dellâUniversitĂ , avente ad oggetto lâasserita tardivitĂ delle censure relative alla declinazione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione di concorso nel verbale n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato il 14 marzo 2017: ciò, a fronte della notificazione del ricorso avvenuta il 4 luglio 2017.
Lâeccezione deve essere senzâaltro respinta, poichĂŠ, come condivisibilmente ribatte il deducente prof. Formentin, nel caso di specie lâattivitĂ della Commissione consistita â a sua avviso â nellâillegittima aggiunta di un nuovo criterio di valutazione, si è rivelata in concreto lesiva degli interessi dello stesso deducente solo a valutazione conclusa.
Passando al merito, osserva il Collegio come nessuna delle censure dedotte da parte ricorrente si riveli suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero, iniziando dal primo motivo, si è detto che con esso il ricorrente lamenta lâillegittima aggiunta â a suo dire â di un nuovo criterio di valutazione ad opera della Commissione di concorso, avente ad oggetto lâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioni prodotte dai candidati.
Detto criterio non solo avrebbe portato ad una âprofilazioneâ del candidato ideale (rivelatosi quello domestico), del tutto incompatibile con la ratio della cd. Legge [#OMISSIS#] (l. n. 240/2010), ma sarebbe illegittimo, in quanto totalmente eccentrico rispetto ai parametri valutativi previsti dalla disciplina di riferimento (in particolare: dallâart. 9 del bando).
In contrario, tuttavia, si debbono richiamare proprio le previsioni del bando di gara (all. 1 al ricorso), il quale, allâart. 9, dispone, dapprima, che la Commissione valuti âla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, lâintensitĂ e la continuitĂ temporale della stessaâ, aggiungendo che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base di una serie di ulteriori criteri, tra cui (v. la lett. a) del terzo comma) quello della rilevanza di ciascuna pubblicazione.
Secondo la giurisprudenza, in materia dei pubblici concorsi la Commissione può articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, purchĂŠ tale articolazione si traduca in una mera specificazione dei richiamati criteri e macro-voci e non si traduca nellâintroduzione di nuovi e diversi parametri valutativi (C.d.S., Sez V, 4 novembre 2013, n. 5288; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 maggio 2017, n. 755). Invero, lâarticolazione dei criteri in âsotto-criteriâ è consentita allo scopo di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla P.A., in modo tale che essi possano tradursi nellâassegnazione di punteggi, esplicitando cosĂŹ lâiter logico attraverso il quale si giunge allâindividuazione del candidato vincitore (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 giugno 2010, n. 1795).
Ciò premesso, nel caso di specie, lâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati, non può configurarsi â come pretende parte ricorrente â quale nuovo criterio aggiunto dalla Commissione, ma costituisce una specificazione dei criteri generali previsti dallâart. 9 del bando relativi alla consistenza complessiva ed intensitĂ della produzione scientifica dei candidati, nonchĂŠ alla rilevanza delle singole pubblicazioni: è, infatti, evidente come la âconsistenzaâ e la âintensitĂ â della produzione scientifica possano ben valutarsi anche sulla base dellâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca esplorati dal candidato e delle metodologie da questi impiegate, nonchĂŠ sulla base dellâestensione dei periodi storici oggetto di studio. Un discorso analogo può farsi pure per il criterio generale della ârilevanzaâ delle pubblicazioni, che si può valutare anchâessa in ragione, per es., della ricchezza dei temi di ricerca esplorati.
In altre parole, nel caso allâesame la Commissione non ha proceduto allâattivitĂ â ad essa vietata â di introdurre un criterio nuovo, frutto di una scelta valutativa autonoma e non riconducibile ai parametri ad essa assegnati, ma si è limitata a procedere alla specificazione di taluni dei parametri generali di cui doveva fare applicazione (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 1795/2010, cit.).
Non è poi per nulla vero che il criterio asseritamente aggiunto, ma in realtĂ costituente, come visto, mera specificazione di alcuni parametri generali previsti dal bando di concorso, abbia sostituito quello riguardante la valutazione dellâapporto individuale del candidato nei lavori collettivi, fissato dallâart. 9, terzo comma, lett. d), del bando; a questâultimo criterio, infatti, si richiama esplicitamente il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 10 marzo 2017 (all. 2 al ricorso) â cioè lo stesso verbale che, secondo il ricorrente, disporrebbe la pretesa âsostituzioneâ â dedicandogli un paragrafo apposito, nel quale si precisa che âper i lavori in collaborazione la determinazione analitica dellâapporto individuale dei candidati sarĂ effettuata sulla base dei seguenti criteri: esplicita dichiarazione delle parti scritte da ogni autore, secondo la prassi in uso nel settore concorsualeâ.
Infine â e questo aspetto è comune sia al primo, sia al secondo motivo di ricorso â non è sostenibile che il riferimento allâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati sia inteso alla cd. profilazione, cioè alla creazione ex ante di un identikit del vincitore modellato sulle caratteristiche di uno dei candidati in concorso, che nella prospettazione di parte ricorrente sarebbe il candidato âdomesticoâ.
Come giustamente obietta il controinteressato, infatti, il rischio di una âprofilazioneâ vi sarebbe stato nellâipotesi opposta a quella in concreto verificatasi, cioè qualora la Commissione giudicatrice avesse inteso privilegiare una specifica metodologia di ricerca, ovvero unâapposita tematica o periodo storico oggetto di indagine. Invece, è proprio il richiamo allâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, metodologie, arco temporale dei problemi indagati a permettere una valutazione non solo completa, ma altresĂŹ imparziale dei candidati, tenuto conto che, ovviamente, lâenucleazione del sub-criterio ora riferito è stata effettuata ex ante.
Sotto distinto e concorrente profilo, va condivisa lâeccezione dellâUniversitĂ di Padova, la quale ha evidenziato la contraddizione in cui incorre il deducente. Questi, infatti, dopo essersi lamentato della âprofilazioneâ conseguente alla pretesa aggiunta, tra i parametri valutativi, di quello dellâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e dellâarco temporale dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati, si duole poi, nel secondo motivo, del carattere elastico ed indeterminato di tale criterio âaggiuntoâ: ma se il criterio in questione ha caratteri di questo genere e, dunque, non è specifico, nĂŠ dettagliato, non può certo concorrere alla cd. profilazione. Come afferma lo stesso deducente, infatti, detta operazione si realizza mediante lâindividuazione ex ante del profilo del candidato ideale in termini cosĂŹ specifici e dettagliati, da configurare giĂ prima della procedura selettiva il vincitore di essa.
In ordine, infine, alla doglianza per la quale la Commissione avrebbe applicato alla valutazione della produzione scientifica dei candidati unicamente il citato sub-criterio dellâampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie e dellâestensione dei periodi storici oggetto di studio, si osserva che tale doglianza trova puntuale confutazione nei verbali della stessa Commissione n. 3 del 10 aprile 2017 e n. 4 dellâ11 aprile 2017 (all.ti 4 e 5 al ricorso).
In particolare, lâall. C) al verbale n. 3 contiene i giudizi sui singoli candidati, espressi in relazione ai seguenti profili: pubblicazioni scientifiche, curriculum, attivitĂ didattica e attivitĂ di ricerca. Orbene, la lettura di detti giudizi dimostra come la Commissione abbia analizzato attentamente ogni singolo aspetto di ciascuna pubblicazione presentata dai partecipanti alla procedura selettiva, senza, invero, tralasciarne alcuno.
Lâall. D) al verbale n. 4, dal canto suo, contiene i giudizi complessivi della Commissione su ciascun candidato e poi la valutazione comparativa conclusiva. Orbene, la mera lettura di tale allegato mostra come la produzione scientifica degli interessati sia stata valutata sotto tutti i criteri considerati dalla disciplina di riferimento.
Nello specifico, per il prof. Afribo il giudizio conclusivo sottolinea, oltre allâampiezza cronologica e allâestensione tematica delle sue ricerche, il rigore delle stesse, nonchĂŠ lâoriginalitĂ e lâinnovativitĂ dei risultati conseguiti. Del prof. Formentin sono evidenziati il rigore metodologico della produzione, la capacitĂ di revisione e risistemazione di testi editi, nonchĂŠ di scavo archivistico di testi inediti e, ancora, lâoriginalitĂ e la rilevanza dei risultati conseguiti. Quanto, infine, al vincitore prof. Bozzola, la Commissione non ne ha acriticamente esaltato la produzione scientifica, perchĂŠ, pur indicandone i molti pregi (estensione cronologica, varietĂ tematica, ampiezza, varietĂ e rigore delle metodologie di analisi, originalitĂ e innovativitĂ dei risultati), ne ha però rimarcato lâorientamento prevalentemente sintattico-stilistico e metrico.
Se ne evince, in conclusione, la complessiva infondatezza non solo del primo, ma altresĂŹ del secondo motivo di ricorso.
Venendo, ora, al terzo motivo, con lo stesso il deducente censura sotto plurimi profili la valutazione comparativa operata dalla Commissione, che ha visto prevalere il prof. Bozzola.
Egli, quindi, si espone innanzitutto allâeccezione, sollevata dallâUniversitĂ di Padova, per cui si tratta di censure che attengono alla sfera di discrezionalitĂ tecnica, non sindacabile nei suoi contenuti di merito, spettante ai membri della ridetta Commissione in sede di formulazione dei giudizi. Ancora in sede di memoria di replica, lâUniversitĂ eccepisce come il prof. Formentin pretenda di sostituirsi ai commissari, presentando una personale rilettura sia del proprio profilo scientifico, sia di quello del controinteressato.
Lâeccezione è fondata e da condividere, in quanto il ricorrente entra largamente in profili di merito che sfuggono totalmente al sindacato di questo G.A. e sono quindi inammissibili: cosĂŹ, per es., quando critica la produzione del prof. Bozzola relativa al Medioevo, sostenendo che si tratta di âpoche pagine dâintenzione divulgativa allâinterno di un manuale di didattica universitariaâ (cfr. pag. 11 del ricorso), ovvero quando insiste sugli aspetti di pregio della propria indagine scientifica (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso).
Si richiama, sul punto, lâinsegnamento della [#OMISSIS#] giurisprudenza, secondo cui i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, se non sotto i profili della palese irragionevolezza e sproporzione, del travisamento o errore sul fatto (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 5333), o, ancora, della contraddittorietĂ ictu oculi rilevabile (C.d.S., Sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8504; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° dicembre 2014, n. 12098). Ed invero, il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalitĂ tecnica, censurabile, sul piano della legittimitĂ , esclusivamente per evidente superficialitĂ , incompletezza, incongruenza, manifesta disparitĂ , ove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrata nel merito della valutazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 12098/2014, cit.).
Ebbene, nella fattispecie allâesame non sono rinvenibili nĂŠ irragionevolezze palesi, nĂŠ contraddizioni nelle valutazioni dei commissari, le quali, dunque, sfuggono al sindacato di questo G.A.. Ă del tutto infondata, inoltre, la censura del ricorrente secondo cui, ove egli avesse saputo del criterio âaggiuntoâ, avrebbe presentato altre pubblicazioni: come gli viene giustamente obiettato dal controinteressato, è, infatti, senzâaltro ragionevole pensare che ciascun candidato abbia sottoposto alla valutazione della Commissione il meglio della propria produzione scientifica.
Di qui, in conclusione, lâinammissibilitĂ e comunque lâinfondatezza del terzo motivo.
Considerazioni in tutto analoghe debbono farsi anche per il quarto e ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale il deducente lamenta lâomessa valutazione del ruolo da lui rivestito nellâambito dei progetti âPRINâ (âProgetti di Rilevante Interesse Nazionaleâ) e della sua cooptazione in varie Accademie, tra cui quella dellâArcadia e quella della Crusca.
Anche per questo verso, infatti, le valutazioni della Commissione, in difetto di palesi irragionevolezze o contraddittorietĂ , ovvero di travisamenti o errori di fatto, sfuggono al sindacato di questo G.A., con il corollario dellâinammissibilitĂ delle censure del ricorrente.
In ogni caso, dette censure risultano prive di fondamento, ove si consideri:
a) che il ruolo rivestito dal prof. Formentin nellâambito dei progetti âPRINâ e la sua affiliazione in piĂš Accademie sono esplicitamente elencati nellâall. C) al verbale della Commissione di concorso n. 3 del 10 aprile 2017 tra le âattivitĂ di ricercaâ oggetto di valutazione ad opera della Commissione stessa;
b) che, comunque, lâaffiliazione alle Accademie appare elemento estraneo al criterio di cui allâart. 9, comma 1, lett. d), del bando (âconseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivitĂ di ricercaâ) â criterio di cui il ricorrente lamenta la violazione â, dovendosi condividere a tal proposito lâeccezione sollevata sia dallâUniversitĂ , sia dal controinteressato, per cui il conseguimento di premi è qualcosa di diverso dalle pur significative forme di cooptazione a seguito di presentazione ad opera di un socio, tipiche delle Accademie scientifiche.
In conclusione, pertanto, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, oltre a presentare i suvvisti profili di inammissibilità per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre lâintegrale compensazione delle spese tra le parti costituite, in ragione delle peculiaritĂ e complessitĂ delle questioni trattate, mentre non si fa luogo a spese nei confronti del prof. Afribo, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto â Sezione Prima (I^), cosĂŹ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, comunque, lo respinge, come specificato in motivazione.
Compensa le spese tra le parti costituite, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del prof. [#OMISSIS#] Afribo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019, con lâintervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De Felice, Referendario
 Pubblicato il 20/03/2019
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