Escluso il tetto del 30% per i compensi su progetti europei rendicontati

03 Aprile 2026

Il TAR Lazio, con sentenza n. 6128 del 2 aprile 2026, ha accolto il ricorso proposto da una professoressa principal investigator di un progetto ERC finanziato nell’ambito di Horizon 2020, alla quale l’Università aveva negato la corresponsione di compensi incentivanti già maturati, richiesti e approvati in sede dipartimentale.

La controversia nasce dalla decisione dell’Ateneo di sospendere la liquidazione dei compensi riferiti a due periodi di rendicontazione del progetto, sul presupposto che la sopravvenuta introduzione dell’art. 9, comma 1-bis, della l. n. 240/2010, imponesse una revisione della disciplina interna e l’applicazione del limite del 30% del trattamento economico individuale.

Il TAR ha ritenuto tale comportamento illegittimo sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha chiarito che la nuova disciplina riguarda esclusivamente la quota premiale finanziata con risorse forfettarie (overhead) e non i compensi calcolati su attività effettivamente svolte e analiticamente rendicontate tramite time sheets, i quali restano regolati dall’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina interna vigente ratione temporis.  In secondo luogo, ha escluso l’applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, evidenziando come i compensi fossero già maturati nell’ambito di un progetto avviato in un diverso quadro normativo, con conseguente tutela del legittimo affidamento della ricorrente.

Ne consegue che l’Ateneo non può né sospendere sine die il pagamento né subordinarlo all’adozione di nuovi regolamenti o a verifiche istruttorie prive di base normativa. Il giudice ha quindi annullato gli atti di diniego e ha condannato l’Università al pagamento integrale delle somme dovute e dei relativi interessi.